Egregio Direttore,
sulla Vs. testata telematica è stato pubblicato in data 20/05/2014 un articolo relativo ad una vicenda giudiziaria che coinvolge il Comune di Trani ed il dott. Giuseppe Lorusso in relazione alla quale, per amor di verità ed onestà intellettuale, ritengo opportuno, quale difensore del Comune, fornire alcuni chiarimenti.
Va premesso, innanzitutto, che vi è assoluta fiducia nell'operato della Magistratura sicché la sentenza resa dal Giudice del Lavoro di Trani merita assoluto rispetto.
Ciò non toglie, però, che, proprio per quegli stessi principi che ne impongono il rispetto, è altrettanto opportuno che l'iter processuale faccia il suo intero corso sino alla definitiva pronuncia sulla vicenda atteso che la stessa involge delicati aspetti di pubblico interesse e non già personali.
Ovviamente non si intende minimamente entrare nel merito della questione giuridica, di esclusiva competenza della Magistratura, ma solo sottolineare alcune imprecisioni dell'informazione resa che hanno distorto la notizia a danno della verità.
È opportuno chiarire, infatti, che se la sentenza dovesse essere eventualmente confermata nei successivi gradi di giudizio, la sua esecuzione non comporterà alcun danno a carico dei cittadini in quanto le somme per le quali è stato condannato il Comune, non rappresenterebbero un danno, ma solo la remunerazione di un lavoro svolto nell'interesse della cittadinanza e del quale la stessa ha beneficiato.
Diversamente e contrariamente, qualora la sentenza dovesse essere riformata, allora sì che i cittadini subirebbero un danno dalla esecuzione della sentenza di primo grado poiché il Comune pagherebbe delle somme non dovute.
Di qui, il dovere verso la cittadinanza, di accertare definitivamente i fatti, nel rispetto proprio di quelle regole di giustizia e di equità che vengono invocate, e, quindi, di proporre appello avverso la sentenza, il tutto senza personalismi né altre finalità.
Il Comune di Trani opera nell'interesse esclusivo della cittadi-nanza e non già del singolo sicché qualunque scelta, anche processuale, è ispi-rata al rispetto di tale principio.
Spiace, quindi, rilevare l'inutile tono polemico adottato dal rappresentante della Flp e la incomprensibile volontà di attribuire alla vicenda un carattere personale esponendo anche fatti assolutamente non veri.
Non è vero, infatti, che il dott. Lorusso abbia “fortemente voluto un accordo transattivo”; al contrario questi ha riferito la sua indisponibilità ad un accordo preferendo attendere l'esito della sentenza.
Del pari non risponde al vero che il Lorusso sia recentemente reduce da una sentenza favorevole atteso che questi non ha avviato nei confronti del Comune alcuna controversia diversa da quella di cui oggi si disquisisce.
Detto ciò, si ribadisce che se vi sarà eventuale conferma della sentenza anche nei successivi gradi di giudizio l'amministrazione prenderà atto con serenità dell'acquisito diritto del dott. Lorusso al pagamento della giusta remunerazione per la qualità e quantità del lavoro svolto.
In tal caso, come detto, alcun danno vi sarà stato per i cittadini perché corrispondere la giusta remunerazione a chi ha svolto un lavoro non può essere considerato un danno, ma un dovere.
Dire il contrario altro non è che pura demagogia e costituisce un uso strumentale della sentenza.
Avv. Fabio Pozzi
