La vicenda della revoca dell'incarico di dirigente nei confronti dell’ex comandante della Polizia locale, Antonio Modugno, da parte del sindaco, Luigi Riserbato, avvenuta poco dopo l'insediamento del primo cittadino nel 2012, assume un’imprevista piega con la denuncia-querela, proposta dallo stesso Modugno, nei confronti del primo cittadino, del segretario generale, Donato Susca, e del funzionario dell'Ufficio personale, Palma Piccolo.
L’esposto, che ipotizza il concorso in frode processuale e falso ideologico, fa riferimento all'evoluzione della controversia legale instaurata dallo stesso Modugno a seguito della rimozione dall'incarico apicale che aveva avuto presso la sesta ripartizione del Comune di Trani.
Infatti, l’ex comandante aveva adito le vie giudiziarie per il riconoscimento dell’illegittimità della revoca di quell’incarico dirigenziale, chiedendo altresì il riconoscimento e relativa liquidazione delle differenze retributive maturate nell'arco di tempo in cui lo stesso era stato impegnato alle dipendenze del Comune di Trani.
Con decreto dell’11 aprile 2013, il dottor Brudaglio, giudice del lavoro, convocava le parti per l'espletamento della prima udienza davanti al Tribunale di Trani, Sezione lavoro, per il 4 luglio. Modugno era assistito e difeso dall'avvocato Vincenzo De Michele, del Foro di Foggia, il Comune dall'avvocato Enzo Augusto, del Foro di Bari. L’udienza fu aggiornata al 28 novembre 2013 per il tentativo di bonario componimento, circostanza che risultò praticabile, in quella data.
Pertanto, il giudice ordinava al Comune, per la successiva udienza, fissata al 13 marzo 2014, di esibire agli atti attraverso cui, nel periodo dal 2005 al 2012, aveva stabilito i criteri per la determinazione ed erogazione della retribuzione di risultato in favore dei dirigenti del, il provvedimento con cui è stato adottato eventualmente il sistema di misurazione e valutazione delle performance, nonché i giudizi espressi nei confronti del dottor Modugno dal competente organismo di valutazione, eventuali atti che attestavano i suoi rientri pomeridiani e la percezione dei buoni pasto nel periodo oggetto della causa.
All'udienza del 31 marzo il Comune si presentava con un plico, apparso, secondo Modugno, «del tutto incompleto e fuorviante, al precipuo scopo - si legge nella querela - di ostacolare la ricostruzione delle circostanze per cui era stato adito il giudice del lavoro».
Nella successiva udienza, fissata al 12 giugno, finalizzata specificatamente ad esaminare la documentazione prodotta dal Comune di Trani, l'avvocato Lucia Martino, sostituto processuale dell'avvocato De Michele, in relazione alla documentazione prodotta dal Comune, faceva rilevare che Palazzo di città «aveva solo parzialmente, ed in minima parte adempiuto all'ordine di esibizione emanato dal giudice traducendosi detto comportamento anche in una falsa rappresentazione della realtà dinanzi agli organi giudiziari».
Il difensore del Comune ha sempre dichiarato che «la documentazione prodotta è depositata è l'unica in possesso del Comune di Trani», ma l'avvocato Claudio Papagno, difensore del dottor Modugno nella querela proposta, punta a dimostrare che i documenti mancanti esistono, e si trovavano nella disponibilità del dottor Raffaele Palermo, già segretario generale del Comune nonché presidente del Nucleo di valutazione nei periodi oggetto della controversia giudiziaria.
Palermo con una mail del 19 marzo, aveva inviato una serie di atti da cui si evinceva l'esistenza di altra documentazione, «appositamente celata dall'amministrazione comunale di Trani – si legge nella querela dell’ex comandante - per negare il riconoscimento dei diritti acquisiti da parte del denunciante (… ) Alla luce di quella che non può ritenersi una mera svista, è configurabile la coscienza e volontà, in termini di dolo, di porre in essere una frode processuale».
