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Tari a Trani, riduzioni, agevolazioni ed esenzioni da richiedersi entro il 31 ottobre

Per usufruire di eventuali riduzioni, agevolazioni ed esenzioni sulla Tari, l'istanza va presentata su apposito modello (disponibile e scaricabile sul sito del comune di Trani al seguente link: http://www.comune.trani.bt.it/contenuti/notizie/DataView.aspx?id=7668) entro la data del 31 ottobre prossimo. Gli sconti sono disposti dal relativo regolamento comunale. Di seguito, tutte le relative tipologie.

UTENZE DOMESTICHE

Applicazione della riduzione del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, di cui alla lettera a), 1° comma dell’art. 21 del Regolamento Comunale IUC-TARI – abitazione con unico occupante residente nel Comune di Trani.

Applicazione della riduzione del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, di cui alla lettera b), 1° comma dell’art. 21 del Regolamento Comunale IUC-TARI – abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, non superiore a 183 gg.. (Al fine di poter usufruire di detta riduzione, ai sensi del comma 2 dell’art. 21 del Regolamento Comunale IUC – TARI, è necessario produrre idonea documentazione che comprovi l’uso stagionale/limitato/discontinuo es. bollette utenza elettrica relative ai dodici mesi precedenti  dalle quali si evinca l’uso limitato).

Applicazione della riduzione del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, di cui alla lettera c), 1° comma dell’art. 21 del Regolamento Comunale IUC-TARI – persona residente all’estero o con dimora all’estero per più di sei mesi all’anno.

Applicazione della riduzione del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, di cui alla lettera d), 1° comma dell’art. 21 del Regolamento Comunale IUC-TARI – fabbricato rurale adibito ad uso abitativo.

Applicazione della riduzione del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, di cui al 3° comma dell’art. 21 del Regolamento Comunale IUC-TARI – utenza domestica che ha avviato al compostaggio i propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore.

Applicazione della riduzione del 40%, nella quota fissa e nella quota variabile, di cui al 1° comma dell’art. 24 del Regolamento Comunale IUC-TARI – per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.

Applicazione della agevolazione consistente nella riduzione del 50%, nella quota fissa e nella quota variabile, di cui alla lettera a) del comma 1° dell’art. 25 del Regolamento Comunale IUC-TARI -  per nucleo familiare composto al massimo da due persone d’età superiore a 65 anni, residenti nel Comune, titolari esclusivamente di assegno sociale o pensioni minime e delle eventuali maggiorazioni erogate dall’Inps.

Applicazione della agevolazione consistente nella riduzione del 50%, nella quota fissa e nella quota variabile, di cui alla lettera b) del comma 1° dell’art. 25 del Regolamento Comunale IUC-TARI,  per disagio lavorativo del nucleo familiare, riferito all’anno precedente a quello per il quale il tributo è dovuto. Ai fini dell’applicazione, il disagio familiare si configura qualora l’unica fonte di reddito dell’intero nucleo familiare sia rappresentata dalla cassa integrazione guadagni ovvero dall’indennità di mobilità ovvero dall’indennità di disoccupazione. Qualora la condizione di disagio perduri per frazione di anno, la riduzione è conseguentemente proporzionata.

Applicazione della agevolazione consistente nella riduzione del 50%, nella quota fissa e nella quota variabile, secondo punto di cui alla lettera b) del comma 1° dell’art. 25 del Regolamento Comunale IUC-TARI, per nucleo familiare nel cui ambito sia presente almeno un disabile con invalidità non inferiore al 75%, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti ulteriori condizioni: 1. che il reddito imponibile delle persone fisiche complessivamente conseguito nell’anno precedente da tutti i componenti il nucleo familiare non superi il limite di € 15.000,00 elevato a € 20.000,00 in caso di invalidità pari al 100%; 2. che ad eccezione dell’abitazione principale, nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale.

Applicazione dell’esenzione di cui alla lettera b) del 2° comma dell’art. 25 del Regolamento Comunale IUC - TARI – per le abitazioni ove dimorino persone singole, di superficie tassabile non superiore a mq. 50, quando le stesse non siano titolari di redditi diversi da quelli derivanti da pensione sociale o assegno sociale corrisposto dall’I.N.P.S. e di quello catastale relativo alle abitazioni occupate.

Applicazione dell’esenzione di cui alla lettera c) del 2° comma dell’art. 25 del Regolamento Comunale IUC – TARI  per le abitazioni ove dimorino singole o famiglie assistite economicamente dal Comune, a fronte di condizioni di grave indigenza, per l’intero anno solare nel corso del quale è stata erogata l’assistenza economica. L’esenzione è disposta a istanza di parte a seguito di acquisizione formale e validata dal Responsabile dei Servizi Sociali e di trasmissione di tale documentazione all’Ufficio Tributi. Il Funzionario Responsabile su segnalazione dell’Ufficio tributi può richiedere eventuali notizie o informazioni integrative necessarie alla corretta istruttoria del procedimento al Responsabile dei Servizi Sociali.

UTENZE NON DOMESTICHE

Applicazione della riduzione del 10%,  nella quota fissa e nella quota variabile di cui al 1° comma dell’art. 22 del Regolamento Comunale IUC-TARI - ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare. La predetta riduzione si applica se le suddette condizioni risultano da licenza o atto assentivo  rilasciato  dai  competenti  organi  per  l’esercizio  dell’attività  o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Applicazione della riduzione del 40%, nella quota fissa e nella quota variabile, di cui ai commi 1° e 2° dell’art. 24 del Regolamento Comunale IUC-TARI – per le utenze non domestiche poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica, non tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali, ovvero presso altri punti di raccolta diversamente denominati.

Applicazione della riduzione del 50%, nella quota fissa e nella quota variabile, di cui alla lettera c), 1° comma dell’art. 25 del Regolamento Comunale IUC-TARI – nuove attività d’impresa, elevata al massimo possibile per quelle localizzate nel centro storico cittadino, per i primi tre anni dall’avvio delle stesse, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: sotto il profilo oggettivo, non spetta la riduzione in caso di mero subentro di attività economiche già esistenti; sotto il profilo soggettivo, non spetta la riduzione in caso di imprenditori che abbiano intrapreso una nuova attività a fronte dell’avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una attività identificata dal medesimo codice ATECO di quella nuova. Per usufruire della agevolazione il soggetto passivo d’imposta dovrà dimostrare il possesso dei requisiti mediante apposita autocertificazione, per tutti gli stati o i fatti e notizie in possesso di altre PA e pertanto acquisibili d’ufficio dal Comune ovvero allegando all’istanza i documenti relativi a fatti, stati o notizie non in possesso di altre PA.

Applicazione della riduzione della superficie tassabile, di cui al comma 3 dell’art. 8 del Regolamento Comunale IUC-TARI,  qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o  sia  sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nella Tabella di cui al comma 3 dell’art. 8 del Regolamento Comunale IUC-TARI.


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