La cementeria di Barletta non potrà incenerire oltre 178 tonnellate al giorno di combustibile solido secondario, vale a dire rifiuti, e tale combustibile non potrà che essere contrassegnato da codice Cer 19.12.10 e non, anche, da codice Cer 19.12.12.
Lo ha stabilito la Prima sezione del Tar Puglia, rigettando la richiesta, da parte dell'azienda di Casale Monferrato, di annullare la determinazione del dirigente della Regione Puglia e dell’omologo della Provincia di Bari. Nel giudizio amministrativo sono intervenuti, a sostegno degli enti pubblici, la Provincia di Barletta Andria Trani, il Comune di Barletta, l’Autorità di bacino, l’Agenzia regionale per l'ambiente e l’asl, oltre ad una serie di associazioni barlettane. Non figura il Comune di Trani.
Nel ricorso, la Buzzi Unicem affermava di non doversi assoggettare a Valutazione di impatto ambientale, con conseguente illegittimità dell’Autorizzazione integrata ambientale, per il semplice fatto che l'impianto era già precedentemente autorizzato a ad incenerire rifiuti, non comportando quindi modifiche sostanziali allo stesso.
Il Tar non ha accolto questa motivazione, giacché le modifiche quantitative e qualitative al progetto, se e in quanto idonee a produrre impatti significativi sull'ambiente circostante, costituiscono una modifica sostanziale dovuta al potenziamento dell'attività precedentemente esercitata, anche se questo non comporta alcuna modifica impiantistica.
Nella sentenza viene evidenziato il presunto, scarso impegno del Comune di Barletta nel procedimento. L’amministrazione Cascella, in continuità con la precedente, si sarebbe limitata a protocolli inutili con la Buzzi Unicem per installare qualche piantina in città, piuttosto che fare valere i diritti di un'intera comunità.

