La refezione scolastica parte, ma il rischio degli intoppi non sarebbe da sottovalutare. «Infatti – scrive sul suo blog Eugenio Martello, già referente per la pubblica istruzione del Partito democratico -, entrambi i bandi pubblicati prevedono che i partecipanti dovranno avere tra i loro requisiti tecnici anche “il possesso o disponibilità, a qualsiasi titolo, al momento della sottoscrizione del contratto e per il periodo di durata pari o superiore a quello del contratto oggetto dell’appalto, di un idoneo centro di cottura situato nel Comune di Trani“. Ebbene – considera Martello -, l’Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici (oggi Autorità nazionale anticorruzione) ha già statuito che “è illegittimo, per irragionevolezza e contrasto con i principi comunitari di massima tutela della concorrenza tra imprese, il bando per l’affidamento del servizio di refezione scolastica che impone ai partecipanti di allestire un centro per la cottura e la preparazione dei pasti esclusivamente in una data area, tutte le volte in cui tale prescrizione non sia utile ai fini della individuazione del miglior contraente e non sia giustificabile con addotte finalità di controllo dell’attività di confezionamento, dal momento che contrasta con i principi di economicità e di risparmio su scala aziendale, in quanto si determina un indubbio favoritismo per i pochi (o unici) soggetti che già sono presenti in quel preciso ambito territoriale, dovendo considerarsi sufficiente, per le specifiche finalità dell’amministrazione, solo una clausola che stabilisca i tempi massimi di trasporto dei pasti e la possibilità, da parte dell’amministrazione, di verificare il loro rispetto”».
Lo stesso organismo, peraltro, lo scorso 2 settembre ha dichiarato legittima la clausola di un bando comunale che prevedeva la disponibilità di un centro di cottura ubicato ad una distanza tale da consentire un tempo di consegna pasti non superiore a trenta minuti, in quanto finalizzata a garantire la qualità del servizio da erogare, in relazione ai tempi di consegna dei pasti alle scuole destinatarie del servizio stesso. «Invece – sottolinea Martello -, i bandi pubblicati dal Comune di Gara non solo non motivano la limitazione territoriale del centro di cottura, ma prevedono che, “tra il termine della preparazione e cottura dei pasti e la somministrazione agli alunni, dovrà intercorrere un lasso di tempo non superiore a due ore”, mentre “fra il confezionamento e la distribuzione ai tavoli dovrà intercorrere un lasso di tempo non superiore a un’ora”. Quindi – si chiede Martello -, alla luce di questa tempistica, che senso ha “obbligare” la ditta partecipante ad individuare un centro di cottura esclusivamente nel territorio del Comune di Trani?».
