«Quanto esposto nel manifesto affisso pubblicamente nella città di Trani costituisce legittima espressione della manifestazione del pensiero, così come ragguagliata alle situazioni soggettive interessate dalla vicenda lavoristica in esso descritte».
Per questo motivo il Gip del Tribunale di Trani, Francesco Messina, ha archiviato il procedimento a carico del segretario territoriale del sindacato Flp, Michele Giuliano, sul quale pendeva un procedimento penale per la redazione ed affissione di un manifesto con il quale criticava pubblicamente l'operato della pubblica amministrazione e, segnatamente, del sindaco, Luigi Riserbato, in merito alla vicenda della sospensione di un dipendente comunale iscritto a quel sindacato per presunti motivi disciplinari.
Una querela nei confronti di Giuliano, peraltro, era arrivata anche in seguito ad una frase, pronunciata durante l’udienza presso il giudice del lavoro, in cui Giuliano avrebbe chiesto, oltre la revoca della sospensione, anche l’incremento di qualifica del dipendente sindacalista: tali dichiarazioni si sarebbero intese come presunto reato d’estorsione.
Secondo il magistrato, «il concetto comunicativo, noto come “significato di frase”, porta a valutare anche dal punto di vista giuridico entrambe le problematiche penali, tentata estorsione e diffamazione. Sul punto, la migliore cultura linguistica porta ad intendere la frase non più come unità di analisi, ma come segmento linguistico da interpretare all'interno di un contesto (situazione comunicativa ampia che comprende le diverse forme comunicative, i luoghi e gli altri elementi che condizionano le parole, frasi ed espressioni) o di un co-testo (e cioè testo verbale in senso stretto, le condizioni intratestuali). In sostanza, le frasi che ognuno pronuncia o scrive non costituiscono mai un puro flusso di parole, ma rappresentano quasi sempre una complessa interazione comunicativa di cui bisogna avere le chiavi di lettura».
Sulle frasi profferite in udienza, Messina scrive che «devono essere valutate nell'ambito di comprensibili stati di tensione emotiva che connotano il contraddittorio dei procedimenti di quella natura. Di conseguenza, ogni ipotesi di reato riconducibile a quanto accaduto a margine dell’udienza civile è smentita sia dal contenuto oggettivo delle frasi pronunciate da Giuliano, sia, soprattutto, dalle finalità che logicamente lo stesso si era prospettato».
Quanto, poi, alla questione afferente l'affissione del manifesto, «le conclusioni non sono differenti. Infatti – scrive Messina -, deve essere segnalato che la lettura comprensiva del manifesto e delle frasi che lo compongono (e quindi del co-testo linguistico) permette a chiunque la piena comprensione della vicenda civilistica senza che la conoscenza comune venga fuorviata, e ciò al di là delle tecniche dello scritto tipiche della legittima contrapposizione politica. In proposito, è bene ricordare che non sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica solo quando le espressioni utilizzate dall’agente consistano non c'è in un discorso/dissenso motivato, espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale intellettuale dell’avversario del contraddittore».


