Al fine di fornire un’adeguata informazione ai lavoratori della Pubblica Amministrazione e ai cittadini, relativamente alle azioni intraprese dalla Segreteria Nazione dell’Organizzazione Sindacale Autonoma FLP (Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche), la scrivente Segreteria Territoriale rende noto che tra le azioni intraprese dalla stessa a tutela dei lavoratori tramite ricorso presentato nel 2012 e successiva trasmissione degli atti da parte del Tribunale di Roma alla Corte Costituzionale nel 2013, è stata finalmente fissata la data di discussione dinanzi alla Corte il 23 giugno 2015 affinché quest’ultima verifichi la costituzionalità delle norme blocca-contratti adottate negli ultimi anni.
Nella sostanza l’Ordinanza del Tribunale di Roma evidenzia “. . . . . . un dubbio di legittimità costituzionale, sotto molteplici e concorrenti parametri, anche ulteriori rispetto a quelli prospettati dalla parte ricorrente. In particolare, sussistono, ad avviso del giudicante, i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale con riguardo ai seguenti profili: violazione degli artt. 35 e 39 Cost. nonché dell’art. 36 Cost, : la sospensione della possibilità di negoziare, anche solo in ordine di incrementi retributivi, viene a determinare, indirettamente, un’anomala interruzione dell’efficacia delle disposizioni vigenti in materia e, quindi, del valore dell’autonomia negoziale riservata alle parti nell’ambito della contrattazione collettiva, interruzione determinata a causa della esclusiva ed affatto peculiare posizione dello Stato-datore di lavoro. Peraltro, in un regime normativo nel quale la retribuzione è determinata da accordi di categoria, il rispetto del principio costituzionale della proporzionalità tra il lavoro svolto e la sua remunerazione è affidato proprio allo strumento del contratto collettivo ( ...omissis...) conseguentemente, l’inibizione prolungata della contrattazione in ordine dell’adeguamento dei trattamenti retributivi può sollevare illegittimo dubbio di una conseguente violazione del principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione. Violazione dell’art. 3 Cost., anche in relazione dell’art. 2 Cost.: la disposizione in contestazione solleva ulteriori ed autonomi dubbi di non manifesta infondatezza per violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza legislativa e di solidarietà sociale, di cui agli artt. 3 e 2 Cost.
Il Segretario Territoriale Regioni e Autonomie Locali - Province BA e BT
dott. Giuseppe Lorusso
