«Pur non ricorrendo le condizioni per l’avvio della procedura del “dissesto guidato”, il Comune limiti gli impegni alle sole spese obbligatorie per legge, fino alla definitiva verifica della assenza di ulteriori debiti fuori bilancio da riconoscere».
È questa la principale prescrizione che la Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti ha pronunciato lo scorso 19 febbraio, con riferimento al rendiconto 2011 del Comune di Trani. Il provvedimento, approvato il 14 novembre 2012 con il voto di soli 22 consiglieri di maggioranza in aula, si chiudeva con una perdita di 247mila euro.
L’attività istruttoria condotta ha evidenziato «la presenza di un ampio ventaglio di violazioni di legge, criticità finanziarie e situazioni – scrive la Corte - suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economici e finanziari dell’ente. Molte di queste criticità, oltre ad essere gravi, sono anche reiterate e sono state più volte segnalate ai competenti organi del Comune».
Il collegio, inoltre, ha disposto «il nuovo accertamento straordinario dei residui (previsto dalla nuova normativa sulla armonizzazione contabile)» e «la corretta ed aggiornata definizione delle reciproche partite debitorie e creditorie tra Comune e società partecipate, tutti elementi da dimostrare con documentazione idonea». Infine, ha prescritto «l’adozione di ogni azione e misura correttiva idonea a superare definitivamente, entro i limiti di legge, le criticità rilevate».
Il commissario straordinario, con i poteri del consiglio comunale, lo scorso 30 maggio ha risposto alla Corte chiarendo che «l'ammontare dei debiti fuori bilancio è pari a 5.815.000 euro, di cui 4 milioni definibili come importi riconoscibili, e poco meno di 900mila euro per oneri latenti». Il Comune di Trani, tuttavia, ha già fa sapere «che non è stato in grado, nel prescritto termine di sessanta giorni, di riscontrare compiutamente tutti i rilievi formulati dalla pronuncia della Corte dei Conti, anche per l'impossibilità di intervenire, ora per allora, con provvedimenti correttivi».

