Sulla questione delle antenne, il consigliere comunale ed avvocato Emanuele Tomasicchio vuole vederci chiaro.
L’ex candidato sindaco contesta la delibera commissariale numero 104 dell’11 giugno 2015, secondo la quale è stata accolta la richiesta di ridurre il canone annuo pagato dalla Telecom e poi dalla Inwit per la concessione di tre antenne telefoniche, approvando un nuovo schema di contratto. Tomasicchio chiede al sindaco, Amedeo Bottaro, e a tutta la giunta, di revocare immediatamente e/o annullare il provvedimento in via di autotutela, con urgente ordine al dirigente a non sottoscrivere questo contratto, perché illegittimo.
L’illegittimità del contratto è data da diversi fattori: il canone dovrebbe essere aumentato (infatti, al momento, la società ha ottenuto uno sconto di ben 10 mila euro l’anno); secondo il codice di “obbligo di co-ubicazione”, sarebbe possibile sub-concedere parte dell’impianto anche ad altre compagnie, con ulteriore profitto. In pratica, secondo una legge che, «volendo evitare il proliferare delle antenne concede una sola antenna a diverse compagnie, la Inwit potrebbe subaffittare l’antenna e lucrarci sopra. E il comune non ci guadagnerebbe. Questo il contratto non lo prevede».
Inoltre, secondo Tomasicchio, lo schema di contratto non prevede, «contrariamente a quanto sarebbe doveroso fare, l’obbligo per la compagnia di prestare idonea polizza fideiussoria per i danni e per lo smantellamento e smaltimento legale degli impianti radio e di telefonia cellulare, che hanno costi elevatissimi».
In questo schema di contratto, se il comune «non intende rinnovare la concessione alla scadenza dei primi nove anni, è obbligato a dare una congrua motivazione sulla base di ragioni di pubblica utilità», limitando quindi la possibilità che il comune, eventualmente, utilizzi quelle aree per altri motivi. E invece, nel caso in cui sia la Inwit a voler recedere il contratto anticipatamente, deve solo comunicare al comune le proprie ragioni.
L’altro problema sollevato da Tomasicchio riguarda le scadenze delle concessioni, come specificato nell’articolo 2 dello schema di contratto: «Esiste una stridente contraddizione tra la scadenza delle concessioni indicate nei permessi a costruire e quelle indicate in contratto: la delibera indica come decorrenza del contratto per l’area vicina al carcere il 12 gennaio 2007 (con scadenza 11 gennaio 2016); per l’area vicina al palazzetto dello sport il 5 febbraio 2007 (quindi scadenza il 4 febbraio 2016) e per l’area del cortile del palazzo di città l’8 febbraio 2007, con scadenza il 7 febbraio 2016)». Quindi, non si può dire che il rapporto concessionario abbia avuto inizio il 29 giugno 2006 e far decorrere i termini del nuovo il 26 marzo 2015. «Il vecchio contratto scade nel 2016 e fino a questa data la Telecom e/o la Inwit dovranno pagare il canone concessorio al vecchio prezzo. Qualcuno vuole fare un regalo alle società private? In altri termini: non si capisce perché l’articolo 2 dello schema di contratto preveda una applicazione retroattiva dell’inizio della nuova concessione, retrocedendola inammissibilmente al 25 marzio 2015; né si spiega se, retrocedendo la data, si anticipa anche lo sconto sul canone di pagamento».
C'è poi da chiarire il parere del direttore di ragioneria, che di fatto non ha espresso parere favorevole, spiegando che il provvedimento è privo di copertura finanziaria, ma ciò nonostante il dirigente dell’ufficio tecnico ha ugualmente approvato il provvedimento.
«Se non fossimo al comune di Trani - conclude Tomasicchio - penserei che quella delibera l'abbia scritta la società privata a suo vantaggio e non il comune».
Federica G. Porcelli


