Non può condividersi la scelta dell’Amministrazione di Trani riguardante la ricapitalizzazione dell’AMIU. Questi i motivi:
1- l’advisor ha dichiarato che: “L’attività svolta non rappresenta in alcun modo una “revisione” né tantomeno un “controllo” contabile sui quali esprimere un giudizio”. E ha rincarato la dose critica: “Non è stata, altresì, svolta alcuna ulteriore indagine sulla contabilità e la gestione aziendale, quindi non è possibile escludere che dall’applicazione di ulteriori procedure di controllo e verifica, sarebbero potuti emergere altri elementi, fatti e/o rettifiche che avrebbero influenzato le valutazioni del piano economico finanziario”.
Si certifica, dunque, che non è stata effettuata la dovuta due diligence della contabilità dell’AMIU, eppure anzitutto su questa dovrebbe fondare la decisione del Consiglio comunale.
Anche la Società di Revisione Ria Grant Thornton, nella relazione commissionata dall’AMIU, ebbe a precisare che la sua verifica era stata soltanto parziale ed ammoniva a non considerarla come una revisione completa della situazione patrimoniale economica e finanziaria al 31 dicembre 2014 dell’AMIU Trani.
2- Il piano economico e finanziario non contempla la posizione finanziaria netta: “Il valore del fondo monetario corrisponde alla posizione finanziaria netta nel breve periodo, calcolata come la differenza tra le disponibilità liquide e i debiti verso banche a breve (indebitamento fluttuante netto)”. Si tratta, quindi, di un giudizio assolutamente inidoneo ad orientare verso qualsiasi conclusione.
3- L’advisor non ha tenuto conto che dal fondo post gestione mancano ben €. 5.884.194.
4- Il computo dei rischi derivanti dalle cause legali da parte dell’advisor è irrazionale: si indica una forbice tra 1,7 milioni e 16,3 milioni.
5- Il rischio dei contenziosi è tale che il consulente ha ritenuto di dover precisare che l’equilibrio economico “viene raggiunto senza prendere in considerazione una serie di criticità legate alla gestione impiantistica, con particolare riferimento ai rischi societari che potrebbero derivare dai contenziosi legali in essere, nonché da quelli relativi al mancato utilizzo dei fondi di accantonamento post-mortem della discarica e dell’eventuale reintegro del conto corrente vincolato per la post-gestione”.
Una conclusione che condiziona in modo chiaramente negativo l’intero piano economico finanziario.
6- Legittimo è, dunque, il dubbio sulla fondatezza della swot analysis effettuata dall’advisor e poco chiaro appare il confronto tra gli effetti della liquidazione e quelli della ricapitalizzazione, dovendo tener conto delle “criticità” evidenziate dallo stesso consulente.
Il Tribunale di Livorno ha accolto la domanda di ammissione al concordato preventivo dell’azienda livornese AAMPS (il cui capitale è interamente comunale) che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Una soluzione diversa dallo scioglimento o ricapitalizzazione è, dunque, possibile e deve essere valutata responsabilmente prima di assumere decisioni così rilevanti per l’azienda e per le casse del Comune che è a rischio di dichiarazione di insolvenza.
Avv. Giuseppe Tempesta (ex assessore comunale con deleghe a contenzioso, contratti ed appalti, ndr)
