L'Avvocatura comunale potrà occuparsi direttamente dei contenziosi che riguardino dipendenti o amministratori dello stesso municipio. Lo ha deliberato la giunta, con una modifica del Regolamento dell'Avvocatura comunale che elimina, in particolare la parte che prevedeva che, «in controversie nelle quali la controparte sia un dipendente o ex dipendente comunale, oppure un amministratore o ex amministratore comunale», l'incarico fosse affidato a terzi rispetto al responsabile dell'Ufficio legale del Comune.
Nel nuovo provvedimento, invece, l'esecutivo valuta che «è interesse dell'ente, per ragioni di economicità e maggiore celerità nell'affidamento dell'incarico, utilizzare l'Avvocatura del Comune in queste vertenze, salvo nel caso concreto in cui l'avvocato del Comune evidenzi un effettivo conflitto di interessi».
Alla luce di questa modifica, l'affidamento del contenzioso ad avvocati esterni al Comune diventa automaticamente previsto nei seguenti casi: conflitto di interessi con l'avvocatura comunale; fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa dell'ente da parte dell'Avvocatura comunale; in caso di questioni caratterizzate da particolari complessità e/o specialità, anche alla luce di quanto previsto all'articolo 12 del Codice deontologico forense; in caso di particolare carico di lavoro, o carenze di organico, presso l'Avvocatura comunale; nei casi in cui è nella facoltà del dirigente conferire rappresentanza, patrocinio ed assistenza dell'amministrazione comunale, in via congiunta all'Avvocatura comunale ed altro legale esterno di fiducia.
In caso di ricorso a professionista esterno, «lo stesso verrà scelto secondo le modalità previste dalle relative prescrizioni - si legge nel provvedimento -, fatta salva la possibilità di affidare l'incarico, ad insindacabile valutazione del dirigente, nel caso di contenzioso di particolare rilevanza ed importanza, previa specifica motivazione della deroga». Peraltro, il professionista incaricato «deve impegnarsi, per iscritto, a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'amministrazione comunale per tutta la durata del rapporto instaurato e per due anni successivi». Infine, «non possono essere incaricati professionisti, singoli o associati, che abbiano in corso incarichi contro l'amministrazione comunale per conto di terzi, pubblici o privati».

