Quarto punto all’ordine del giorno, un debito fuori bilancio. “Proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, derivante dalla sentenza n. 319/2013 emessa dal Giudice di Pace di Trani in favore della società Avis autonoloeggio S.p.A.”. Con 18 favorevoli, 4 contrari e due astenuti il provvedimento è stato approvato. Immediatamente eseguibile.
Quinto punto all’ordine del giorno, un altro debito fuori bilancio. “Proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, derivante dalla sentenza n. 545/2016 emessa dal Giudice di Pace di Trani in favore del Sig. Mario Papa”. Procacci apre una pregiudiziale che però viene respinta dall’aula. Il riguarda una sentenza in relazione a un verbale per violazione del codice della strada impugnato dall’utente. Il provvedimento è stato approvato con 19 voti favorevoli, 2 contrari e 5 astenuti. Immediatamente esecutivo.
Sesto punto all’ordine del giorno, “Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. N. 267/2000. Competenze maturate dalla ditta Seca srl relative all’utilizzo del fotocopiatore in uso presso l’Ufficio Tributi”. Con 16 contrari, 4 favorevoli e 5 astenuti, la pregiudiziale di Procacci viene respinta. «Il debito – interviene De Laurentis – viene calcolato in base a due fatture e ad un calcolo fatto sulla base di nessun documento fiscale». Franco Laurora interviene sostanzialmente in linea con quanto detto da De Laurentis: «L’amministrazione avrebbe dovuto presentare il debito con tre atti diversi perché si riferiscono a prestazioni di altro periodo». Per replica il dirigente Pedone: «Non è il documento fiscale che comprova il debito, ma la presenza del fotocopiatore a noleggio e di proprietà della ditta. Il contratto viene quantificato secondo un costo-copia. La prova dell’avvenuta attestazione da parte dell’ufficio è insita nell’avvenuta fornitura del servizio. La documentazione fiscale sarà fatta successivamente». De Laurentis fa invece notare che il fotocopiatore risulta di proprietà dell’Ente. Di Gregorio per replica dell’amministrazione: «Si tratta di un contratto del 2012, quindi ritiriamo il provvedimento al fine di approfondire».
