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Dehor, Confesercenti scrive ai Comuni della Barletta-Andria-Trani: «Seguire le direttive, servono incontri con i commercianti»

In una lettera indirizzata ai sindaci, agli assessori alle attività produttive, ai dirigenti dei Suap, ai dirigenti degli Uffici tecnici ed urbanistici, ai comandanti dei vigili urbani, dei Comuni della Bat, la Confesercenti, nella figura del presidente, R.M.Landriscina, scrivono: «È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo, il Decreto del Presidente della Repubblica n.31 del 13 Febbraio 2017 – Regolamento recante l’individuazione di interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata che è entrata in vigore il 6 aprile 2017.

Attraverso il suddetto decreto, tra gli altri, vengono individuati: gli interventi e le opere in aree vincolate elencati nell’“Allegato “A”, esclusi dal rilascio dell’ autorizzazione paesaggistica; gli interventi e le opere in aree vincolate, di lieve entità, soggetti a “Procedimento autorizzatorio semplificato” elencati nell’ “Allegato B”.
L’allegato “A” contiene 31 tipologie di interventi ed opere, tra i più significativi dei quali, per le imprese del commercio e del turismo, si segnalano: interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere architettoniche quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm; l’installazione di apparecchi servo scala esterni, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;
installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggetti ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori ed impianti di climatizzazione dotati di unità esterne, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari o in spazi pertinenziali interni o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico; opere di manutenzione ed adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, perché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo - tipologiche dei materiali e delle finiture preesistenti e dei caratteri tipici del contesto locale;
occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento delle manifestazioni, comunque non superiore a 120 giorni nell’ anno solare; installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali turistico - ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura e prive di parti in muratura o solo strutture stabilmente ancorate al suolo; installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche ove effettuate all’interno dello spazio vetrina o in altra collocazione. L’esecuzione dell’autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile; demolizioni e rimissioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi.

L’allegato “B” contiene 42 tipologie di interventi ed opere, tra i più significativi dei quali, per le imprese commerciali e turistico – ricettive, si segnalano: interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm., ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili; realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili, aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq., o di manufatti accessori, o volumi tecnici; occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante l’installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie, o di fondazione per manifestazioni, spettacolo, eventi, o per esposizione e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell’anno solare; verande e strutture in genere, poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi, funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico ricettive, sportive o del tempo libero; installazioni di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale ed a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale.
Trattasi di un salutare provvedimento per il settore commerciale e turistico, soprattutto per tutti i Pubblici esercizi e gli stabilimenti balneari, a favore dei quali, relativamente ad interventi ed opere in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Centri storici e spiagge in particolare) inserite nell’All.“A”, non è più previsto l’obbligo del rilascio del Parere paesaggistico; per gli interventi e le opere inserite nell’Allegato “B” sono invece state previste Procedure autorizzatorie con “Procedimento Semplificato” ai fini del rilascio del Parere Paesaggistico.

Il provvedimento, dopo la sua Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il 6 aprile, per cui si invitano codeste Amministrazioni, attraverso i propri Assessorati e Dirigenti degli Uffici competenti, ad adeguare i propri procedimenti amministrativi a quanto in esso indicato, nonché a procedere ad eventuali varianti dei regolamenti comunali, ove vigenti.

Auspichiamo che, attraverso tale provvedimento, si possa evitare l’emissione di nuovi atti amministrativi che, così come successo in passato, possano nuocere ulteriormente allo svolgimento delle attività commerciali e turistiche degli esercizi sopra indicati, ivi compresi regolamenti ed ordinanze sindacali che, rimandando ad altrettanti interventi della Sovrintendenza, hanno sino ad ora costretto migliaia di imprese ad esercitare le proprie attività nella più assoluta incertezza, subendo procedure burocratiche e lentezze nei percorsi amministrativi di rilascio delle autorizzazioni, poco chiari e lineari, confusi e spesso contraddittori se comparati a simili fattispecie.

Al fine di applicare da subito il DPR in questione, pertanto, si invitano i Responsabili degli Uffici e degli Assessorati competenti ad organizzare appositi incontri (per i quali siamo disponibili alla massima collaborazione) con le Organizzazioni di Categoria più rappresentative, come la scrivente, ai sensi dell’ art. 3 del Codice del Commercio della Regione Puglia, per un’approfondita analisi, prodromica alle necessarie ed urgenti emissioni dei conseguenti Atti Amministrativi.

(foto dalla rete)

 

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