Le nuove regole sui dehors portano con sé, anche, prescrizioni e sanzioni. Le prime riguardano, innanzi tutto, sospensioni e decadenze. L'occupazione può essere sospesa, senza possibilità di instaurare un contraddittorio, nei seguenti casi: provvedimenti dell'amministrazione comunale motivati, in ragione di contingibili e temporanee sopravvenute necessità di interesse pubblico; ipotesi di gravi o reiterati episodi di disturbo alla quiete pubblica, documentati mediante verbali ad opera dell'autorità accertatrice; ordinanza sindacale di chiusura dell'esercizio, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico; mancato pagamento di tre mensilità del canone di autorizzazione all'occupazione.
La decadenza dell'autorizzazione, a sua volta, è prevista nei seguenti casi: quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali di legge o regolamentari; quando sia stata riscontrata la rimozione dolosa, ovvero il mancato posizionamento dei segnalatori posti a delimitazione di area concessa; per mancato pagamento della Tari, a seguito della sospensione; nell'ipotesi in cui sia sospeso il provvedimento di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per oltre tre volte; qualora si faccia uso dell'autorizzazione all'occupazione per uno scopo diverso o ulteriore rispetto a quanto previsto nell'atto di autorizzazione; occupazione da parte di terzi.
In tutte le ipotesi di sospensione, revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a rimuovere gli arredi installati entro cinque giorni dall'emissione del provvedimento, a proprie spese, ripristinando l'originario stato dei luoghi. Qualora non provveda, l'amministrazione comunale procede alla rimozione in danno. Le sanzioni previste, per qualsiasi infrazione si verifichi, vanno da un minimo di 159 ad un massimo di 639 euro.
La sobrietà del regolamento approvato ed il continuo confronto con tutti gli enti promosso dall'assessore al ramo, Ivana D'Agostino, e dalla collega al demanio, Raffaella Bologna, ha limitato al massimo le prescrizioni della Soprintendenza sui nuovi dehors in città.
Da segnalare, quella afferente le fioriere, ritenute «non compatibili con la definizione di dehors aperto, e che devono essere inserite fra gli elementi che definiscono invece un dehor chiuso». Inoltre, palazzo Quercia viene definito «un immobile vincolato davanti a quale non è ammissibile alcun dehors chiuso». La Soprintendenza chiede anche «di valutare l'opportunità di ridurre il tempo di sgombero dopo un giorno di chiusura, e non tre, al fine di evitare situazioni di disordine e degrado», così come di «inserire delimitazioni orarie alla diffusione sonora, al fine di garantire la quiete pubblica». Il soprintendente, Simonetta Bonomi, ritiene altresì «necessario, al fine di garantire il decoro degli spazi pubblici e facciate prospicienti, vietare in termini assoluti l'applicazione di apparecchi illuminanti alle facciate, vietare esplicitamente insegne luminose sia in facciata, sia nell'ambito del dehors, limitare le scritte pubblicitarie prescrivendo il loro utilizzo solo sui lembi delle tende o sui vetri dei paraventi».
La Soprintendenza manifesta, in ogni caso, «vivo apprezzamento per l'impegno profuso e la collaborazione dimostrata dall'amministrazione comunale di Trani».

