Qual è il rappoerto tra il nuovo regolamento dei dehors ed il Codice della strada? Torniamo, oggi, sulle linee guida del provvedimento approvato nei gironi scorsi dal consiglio comunale, per soffermarci su una delle materia più contraverse riguardanti la presenza di strutture esterne di locali in luoghi pubblici e, soprattutto, adibiliti alla circolazione pedonale e veicolare.
Ebbene, ove siano istituite aree pedonali, ovvero zone a traffico limitato sia carattere permanente, sia temporaneo, potranno essere utilizzate occupazioni secondo le prescrizioni del Codice della strada. Con riferimento a queste, è permessa l'occupazione della carreggiata stradale, ove possibile, previo parere sulla viabilità rilasciato dalla Polizia locale.
Qualora l'occupazione vada ad interessare aree concesse a terzi e soggette a pagamento, come le strisce blu, il pagamento rispettivo delle aree in questione verrà corrisposto secondo le modalità previste dal concessionario, nel caso di Trani l'Amet.
Lo spazio occupato è delimitato da idonei segnalimiti, di materiale non deperibile, a cura e spese del soggetto autorizzato. I titolari dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico devono farsi carico della costante pulizia dello spazio autorizzato delle aree limitrofe e di quelle comunque frequentate dagli avventori dell'attività commerciale, assicurando la collocazione di contenitori supplementari di rifiuti differenziati in ragione della natura del rifiuto.
La superficie autorizzata dovrà essere sgomberata da sedie, tavoli, ombrelloni, stufe e paraventi durante la chiusura dell'attività superiore a tre giorni tre. In ogni caso, la superficie concessa dovrà essere completamente sgomberata alla scadenza del provvedimento di autorizzazione all'occupazione.
MARCIAPIEDI, OMBRELLONI E GIARDINI
Per quanto riguarda l'occupazione dei marciapiedi, potrà avvenire purché venga lasciato libero da ogni ingombro uno spazio di percorrenza di almeno un 1 metro e 60, non sussistendo in detto spazio altri diversi impedimenti come alberature e segnaletica.
Nel caso di marciapiedi di larghezza minore di 4 metri, l'occupazione potrà essere effettuata a condizione che sia garantito un percorso pedonale, senza impedimenti, non Inferiore a 1 metro e 20.
Gli ombrelloni, spiegati, dovranno avere un'altezza minima dal suolo di 2 metri e 20 ed una distanza minima dal margine del marciapiede di 50 centimetri. Nel caso in cui l'occupazione è distaccata da fabbricato, e vi sia quindi un passaggio pedonale alle spalle, è necessario lasciare un distacco tra le occupazioni di un metro e mezzo, da dividere equamente.
Le richieste di autorizzazioni nei giardini pubblici, invece, potranno essere autorizzate limitatamente alle superfici pavimentate, con divieto di occupazione di aree verdi.
Queste le condizioni: lasciare liberi spazi per la circolazione pedonale non inferiore a metà dei vialetti da giardino, e in ogni caso ad 1 un metro e 20 di larghezza; garantire la possibilità di eseguire gli ordinari lavorazioni per la manutenzione del verde; che l'occupazione sia limitata agli spazi che fronteggiano l'esercizio; che gli arredi siano disposti ad una distanza minima di 80 centimetri dal fusto di alberature e 30 dagli arbusti; che l'occupante si faccia carico della pulizia della zona circostante l'aria occupata per 20 metri.


