«L'ordinanza si fonda soltanto sulla registrata scarsa igiene della villa, dovuta all'incuria dei proprietari dei cani, che soltanto un efficace servizio di vigilanza (evidentemente allo stato non approntato) potrebbe scongiurare».
Così la Terza sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha accolto il ricorso del professor Nicola Pepe, difeso dall'avvocato Maurizio Musci, contro l'ordinanza con cui il sindaco, Amedeo Bottaro, il 3 novembre 2016, aveva disposto l'ingresso in villa per i cani soltanto se in presenza di un agente di Polizia locale.
In realtà, un divieto vero e proprio, poiché mai i vigili hanno prestato servizio all'ingresso dei giardini di piazza Plebiscito, ma l'ordinanza era arrivata dopo l'inefficace applicazione di un regolamento che disponeva l'ingresso dei cani soltanto se tenuti al guinzaglio e con gli strumenti idonei alla rimozione di deiezioni e urine: pochi giorni dopo si registrarono episodi di degrado che indussero il sindaco a cambiare registro.
Pepe impugnò subito l'ordinanza, chiedendone la revoca per «eccesso di potere, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti». In caso contrario, sarebbe andato al Tar, come ha fatto.
E la giustizia amministrativa ha dato atto del fatto che «l'ordinanza sindacale che rechi divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico, pur se in ragione della tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciato senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni, risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone».
Per il Tar, inoltre, l'ordinanza di Bottaro si poneva «in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito dall'ente locale, di mantenere decoro, igiene pubblica e sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l'attivazione dei mezzi di controllo e sanzione».
E così, da oggi, i possessori dei cani possono tornare in villa con i loro animali, sebbene dotati di guinzaglio, museruola, bottiglietta per disperdere le urine e materiale di raccolta di feci. Il Tar ha anche condannato il Comune alle spese di giudizio, nella misura di 1000 euro.


