«Non costituisce reato il fatto che, nel perseguire correttamente l'interesse pubblico, l'amministratore voglia fare bella figura. Condizione, peraltro, del tutto comune all'agire di qualsiasi pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, al doveroso compito di fare bene il proprio mestiere, aggiunga l’ulteriore movente della visibilità delle proprie capacità, ai fini di ulteriore sviluppo di carriera. Ciò, peraltro, è l'assoluta normalità per la tipologia di incarico politico degli imputati».
È questo uno dei passaggi più significativi contenuti nelle motivazioni che la Cassazione ha rilasciato al limite dei 90 giorni previsti dopo la sentenza dello scorso 7 marzo, con cui aveva assolto dal reato di abuso d’ufficio alcuni ex amministratori comunali e di aziende partecipate del Comune, con riferimento alle estati tranesi 2005 e 2006.
«I fatti non sussistono», era stata la sentenza del terzo e conclusivo grado di giudizio, cui si era giunti dopo che il sindaco dell’epoca, Pinuccio Tarantini, ed altri ex amministratori erano stati condannati in primo grado, il 20 dicembre 2013, dal Tribunale di Trani. Insieme con lui l'ex vicesindaco, Mauro Scagliarini, l'ex assessore alle finanze, Sergio De Feudis, l'ex presidente di Amet, Alfonso Mangione, l'ex presidente di Amiu, Claudio Squiccimarro, e l'ex assessore alla cultura, Nicola Quinto.
Contro la sentenza di primo grado tutti avevano proposto ricorso presso la Corte d'appello, che il 12 maggio 2016 aveva rilasciato una sentenza di secondo grado assolutoria per Tarantini, con riferimento alla concussione, e di assoluzione per prescrizione per tutti e sei, con riferimento all'abuso d'ufficio. Non soddisfatti gli interessati avevano proposto ricorso per Cassazione ottenendo l'annullamento, senza rinvio alla Corte d'appello, della sentenza impugnata, «perché i fatti non sussistono».
Il presidente, Vincenzo Rotundo, ed il consigliere estensore Pierluigi di Stefano, nelle motivazioni dell’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, «perché i fatti non sussistono», partono proprio dal provvedimento della Corte d'appello. Questa aveva sì assolto con formula piena gli imputati per il più grave reato della concussione, ma non aveva non aveva operato una doverosa verifica nel merito dell’abuso d’ufficio, a causa della prescrizione intervenuta nel frattempo.
Così, la Cassazione si è soffermata principalmente sulla sentenza di primo grado, orientandosi per la insussistenza dei reati a pieno titolo. In primo luogo, nonostante si fosse appurato che le manifestazioni di quelle Estati tranesi si fossero realizzate senza una congrua copertura economica nel bilancio comunale, «non vi è stato un ingiusto vantaggio patrimoniale per gli amministratori pubblici, come invece ipotizzato dalla accusa, poiché l'unico danno ingiusto era ricaduto sulle aziende ex municipalizzate in quanto sponsor delle manifestazioni». Come si ricorderà Amiu aveva versato 500.000 euro per il 2005 e 150.000 per il 2006, Amet 120.000 per il 2006.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto l’ingiusto danno patrimoniale per le aziende un problema decisamente superiore rispetto al perseguimento della finalità di promozione del turismo e della cultura, che era stata l'unica, secondo la difesa, ricercata dagli imputati.
La Cassazione, confermando che l'obiettivo era il perseguimento dell'interesse pubblico e la conseguente promozione economica del territorio, ha poi smontato l'ipotesi che questo nascondesse una finalità di visibilità politica del promotore di quelle manifestazioni, vale a dire Tarantini ed il suo partito politico.
Infatti, i giudici romani parlano di «chiaro errore di valutazione giuridica» poiché, nel momento in cui si è chiarita la finalità pubblicistica dell'agire amministrativo, questo già di per sé esclude l'ipotesi dell’abuso di ufficio.


