Adesso è ufficiale e, soprattutto, definitivo: l'Associazione temporanea di imprese Manna-Comercoop, vale a dire uno dei costruttori convenzionati con il Comune di Trani per la realizzazione delle opere previste contratto di quartiere Sant'Angelo, dovrà pagare 1.161.000 euro per oneri aggiuntivi non versati, con riferimento a cinque lottizzazioni realizzate in quel programma edificatorio.
Lo ha stabilito, con sentenza pubblicata lo scorso 5 novembre, la Quarta sezione del Consiglio di Stato (presidente Troiano, estensore Lamberti, a latere Castiglia, Sabbato e Caponigro), respingendo il ricorso proposto da Comercoop vale a dire la componente minore dell'Ati debitrice, che aveva come capogruppo l'impresa del costruttore Cosimo Damiano Manna, di Barletta.
I giudici romani, lo scorso 27 giugno, avevano accolto l'istanza cautelare dei ricorrenti, che avevano puntato a dimostrare che le pretese del Comune non solo non fossero fondate, ma non potessero estendersi anche alla Comercoop, che in quell'Ati aveva una quota dello 0,1 per cento.
Oltre tutto, nella memoria difensiva delle due società, riconducibili In ogni caso allo stesso imprenditore, si era eccepito che le stesse vantavano crediti da parte del Comune, ingenti al punto che si sarebbero compensati con i debiti maturati.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza di merito ha meglio valutato la sua stessa posizione riconoscendo che le pretese del Comune di Trani verso la capogruppo e mandataria Manna, ai sensi della convenzione siglata fra le parti il 22 febbraio 2010, si estendevano in ogni caso anche alla Comercoop e pertanto i ricorsi, sebbene presentati in tempi e modi differenti, andavano unificati e la pretesa del Comune, a conferma di quanto già sentenziato dal Tar Puglia il 18 luglio 2016, era fondata.
Manna e Comercoop, in solido fra loro, non solo sono tenute a pagare quella somma, ma devono farlo senza alcuna compensazione. Infatti, «Manna ha scelto di acquistare sul libero mercato alcuni suoli in proprietà di terzi - si legge nella sentenza -, rientranti nell'ambito territoriale del programma, anziché attendere la conclusione del relativo procedimento espropriativo già radicato da Comune. Essa, pertanto, non ha titolo per lamentare il costo pagato per una scelta imprenditoriale che si palesa, per quanto agli atti, del tutto consapevole, volontaria, libera e meditata».
Per quanto riguarda un'altra eccezione, formulata dall'imprenditore con riferimento al fatto che, per due lotti, il comune non ha provveduto al relativo acquisto, nonostante la consegna da parte dell'Ati, della somma necessaria, «presuppone - secondo il Consiglio di Stato - la previa risoluzione della convenzione per inadempimento delle ente locale. La ricorrente, però, non ha agito in giudizio per ottenere la condanna del Comune a provvedere a quell'acquisto. Considerazioni analoghe valgono anche con riferimento al lucro cessante, derivato dalla indisponibilità di detta somma e della conseguente, mancata realizzazione del utile di impresa».
Quanto alle somme corrisposte ad Amet e Acquedotto pugliese per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, ai termini della convenzione, «devono essere realizzate a cura del Comune - chiarisce il Consiglio di Stato -. La ricorrente, dunque, non ha alcun titolo per ripetere tali somme dall'ente, difettando nella previa autorizzazione a procedere alla relativa spesa».
Il massimo grado della giustizia amministrativa, pertanto, non solo ha condannato le imprese Manna e Comercoop a versare la somma già delineata dal Tar con il suo decreto ingiuntivo, ma ha anche disposto la liquidazione delle spese di giudizio in 5000 euro. La parte ricorrente era difesa dall'avvocato Felice Eugenio Lorusso, il Comune di Trani dall'avvocato Emilio Toma.
L'esito della vicenda, favorevole al Comune, consentirà a Palazzo di città di introitare una somma di notevole consistenza, finora rimasta in una sorta di terra di nessuno, aprendo probabilmente la strada ad un analogo, felice esito nell'altro giudizio ancora pendente contro la seconda delle tre imprese convenzionate e debitrici, la Scaringi, il cui debito ammonta circa 2 milioni di euro.










