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Trani, ultima carta per evitare la rimozione del roof garden del resort: chiedere al Consiglio di Stato di revocare la sua stessa sentenza

Il roof garden del Marè resort torna ancora in discussione. Infatti, le società Excursus e Turismo e sviluppo, rappresentate dall'avvocato Giuseppe Macchione, hanno proposto ricorso per revocazione, presso la Sesta sezione del Consiglio di Stato, avverso la sentenza dello scorso 29 ottobre 2018, resa dalla stessa Sesta sezione.

I giudici romani respinsero il ricorso, proposto dalle stesse società, contro la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari ed il Comune di Trani, che chiedeva l'annullamento della sentenza della Terza sezione del Tar Puglia, emanata il 28 luglio 2017, che a sua volta aveva respinto il ricorso delle due società in merito alla richiesta di permanenza della struttura, sul lastrico solare di Palazzo Telesio, in piazza Quercia, in cui ha sede l'attività alberghiera.

«IL TITOLO EDILIZIO C'ERA»

Alla base della richiesta di rivisitazione della sentenza del Consiglio di Stato vi è la circostanza per cui il collegio romano aveva dato atto che la struttura realizzata, per quanto autorizzata dalla Soprintendenza, fosse carente del titolo edilizio: «Il collegio - scrive nel ricorso il difensore delle società - è incorso in un errore revocatorio, in quanto il titolo edilizio non solo esiste, ma è stato anche ritualmente depositato in giudizio».

Si tratta, infatti della Denuncia di inizio di attività edilizia, protocollata Il 25 marzo 2009, cui hanno fatto seguito la comunicazione di inizio lavori, presentata al Comune di Trani il 30 aprile 2009, e la comunicazione di fine lavori, presentata allo stesso ente il 18 agosto 2009.

«SANATORIA PER OPERE MINORI»

I ricorrenti, peraltro, fanno notare che, «nel corso del sopralluogo che accertò il presunto abusivismo edilizio, fu rilevata ed accertata la presenza di opere ulteriori (queste sì) - ammette l'avvocato Macchione nel ricorso -, rispetto a quelle autorizzate dalla Soprintendenza. Si tratta di interventi edilizi e impiantistici che la società, ancorché sprovvista di autorizzazione, ha ritenuto di realizzare a compimento, per così dire, della principale struttura roof garden autorizzata».

Le opere riconosciute come abusive sono, in particolare: chiusure laterali attraverso tende retrattili; collocate in funzione di riparo dalle intemperie e forti venti di maestrale; impianti di riscaldamento del tipo pompa di calore; illuminazione e filodiffusione.

In altre parole, secondo quanto si rileva dal ricorso, il roof garden ha un regolare titolo edilizio, non scorto  e da cui sarebbe nato l'errore cui porre rimedio, mentre non lo hanno queste opere minori, per le quali è stata proposta istanza di sanatoria.

«SUPERATO IL PROBLEMA DELLA STAGIONALITÀ»

Inoltre, nel nuovo ricorso presentato le società fanno presente che «la prescrizione di rimozione della struttura, alla fine della stagione estiva, deve intendersi superata e rimossa poiché sin da marzo 2009, data dell'autorizzazione, ma anche ad oggi, come da chiarimenti della Soprintendenza rilasciati nel 2016, la stessa Soprintendenza non ha mai ingiunto la rimozione durante i mesi invernali, limitandosi piuttosto a fare rispettare la distanza prescritta di tre metri e mezzo dal parapetto, arretrando quindi la struttura, così come è stato fatto, per renderla meno impattante visivamente dall'esterno.

«La mitigazione visiva ha così permesso di realizzare più agevolmente una struttura ombreggiante ben più articolata, robusta ed ingombrante - si legge ancora nel ricorso delle società -, che perciò non avrebbe richiesto lo smontaggio, peraltro irragionevole per una struttura siffatta, alla fine di ogni stagione estiva: oggetto della rimozione dovevano essere soltanto le opere complementari, per le quali è stata richiesta la relativa sanatoria».

«SALVAGUARDARE STORIA E IMPRESA»

La richiesta di revocazione della sentenza del Consiglio di Stato tende, così, a salvaguardare lo spirito per cui il roof garden fu realizzato: «Per un verso - si legge nel ricorso - riportare agli antichi splendori un magnifico palazzo storico attraverso una costosa attività di restauro, di cui privato si è fatto carico; per altro verso, consentire all'attività turistico ricettiva, per la quale è stato autorizzato il mutamento di destinazione d'uso del complesso monumentale, di potersi svolgere adeguatamente e secondo standard europei».

LE RICHIESTE

Da qui la richiesta non soltanto di revocazione della sentenza del Consiglio di Stato dello scorso ottobre, ma anche, nelle more del nuovo pronunciamento, l'istanza cautelare per la conservazione del roof garden nello stato in cui si trova, «dato che uno smantellamento della struttura, anche parziale - conclude il legale delle società -, potrebbe produrre un danno non riparabile, mentre il suo mantenimento, fino a decisione di merito, appare non configurare un pregiudizio intollerabile ai valori di tutela coinvolti».

Il Comune di Trani, anche in questo caso, si costituirà in giudizio attraverso il responsabile dell'Ufficio legale, Michele Capurso, mentre la Soprintendenza sarà difesa dall'Avvocatura dello Stato.


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