«Indebita regressione». Così, testualmente, la Terza sezione del Tar Puglia, accogliendo il ricorso dei fratelli Nuzzolese e annullando la delibera con cui il consiglio comunale aveva approvato la riperimetrazione del comparto con un emendamento che, di fatto, l'aveva letteralmente stravolta.
Eccesso di potere per erronea istruttoria, travisamento e sviamento erano alcune delle ipotesi alla base del ricorso, proposto dall'avvocato Sabino Persichella, contro la deliberazione con cui consiglio comunale, il 18 dicembre 2017, ha approvato la modifica della perimetrazione del comparto 37 del Piano urbanistico generale. Il Comune di Trani ha resistito in giudizio con l'avvocato Franco Gagliardi La Gala.
LE ORIGINI DELLA VICENDA
La vicenda nasce con un'istanza dell'11 luglio 2014, con cui i Nuzzolese, comproprietari di alcuni suoli ubicati in quella particella di territorio tra corso Manzoni, viale Padre Pio e via Falcone, presentano domanda di perimetrazione del comparto mediante suddivisione dello stesso in tre sub comparti, per consentire l'attuazione del Piano urbanistico esecutivo, fortemente frenata proprio dalla notevole estensione di quella particella, di quasi 33.000 metri quadrati.
Al termine dell'iter istruttorio, il 10 marzo 2015, il commissario straordinario Maria Rita Iaculli con i poteri del consiglio comunale, recependo il parere favorevole del dirigente dell'Area urbanistica, Michele Stasi, adotta la variazione della perimetrazione del comparto, come proposto dai fratelli Nuzzolese.
La deliberazione viene pubblicata ai fini della presentazione delle osservazioni. Ne pervengono quattro ed il dirigente ne accoglie tre e rigetta una.
«INCOMPRENSIBILI ARRESTI»
La sesta commissione consiliare si riunisce il 19 gennaio 2016, ma chiede chiarimenti al dirigente proprio con riferimento all'osservazione respinta: è la prima avvisaglia che qualcosa sta cambiando.
«Da quel momento in poi - si legge testualmente nel ricorso - il procedimento ha iniziato a subire degli incomprensibili ed ingiustificabile arresti, soprattutto con il cambio del dirigente ed un'amministrazione che, anziché concludere il procedimento portandolo in consiglio, chiede chiarimenti al nuovo dirigente, Gianrodolfo Di Bari, ed a quello regionale all'urbanistica».
BARI CHIARISCE, TRANI SMENTISCE
La Regione conferma la posizione dell'ingegner Stasi, ma il suo successore riteneva che la proposta di modifica della perimetrazione non fosse coerente con il perseguimento del pubblico interesse e, pertanto, avvia il procedimento di annullamento in autotutela della deliberazione di adozione del commissario straordinario.
PRIMO RICORSO AL TAR: ACCOLTO
Da qui muove il primo ricorso dei fratelli Nuzzolese al Tar, che lo accoglie ordinando al Comune di Trani di provvedere, entro sessanta giorni, all'approvazione del provvedimento in consiglio comunale. Dopo varie sedute, convocate e rinviate, il 18 dicembre si arriva in aula.
Il provvedimento di partenza, però, viene emendato su proposta del consigliere Domenico Briguglio, oggi assessore ai Lavori pubblici, ed approvato con 18 voti a favore, 1 contrario, 2 astenuti e 12 assenti.
I ricorrenti giudicano la delibera consigliare assolutamente illegittima e, pertanto, ne chiedono l'annullamento previa sospensiva: il Tar ha scelto di andare direttamente nel merito e ha stroncato la scelta del consiglio comunale.
EMENDAMENTO «DEMOLITIVO»
«Di indebita regressione deve parlarsi - scrivono Carlo Di Bello (presidente), Alfredo Giuseppe Allegretta (primo referendario) e Rosaria Palma (referendario) - al cospetto di una delibera consiliare che, nel dare ingresso ad un emendamento consiliare che manifesta la contrarietà totale alla proposta, finisce con il sottrarre la medesima al necessario e indispensabile vaglio critico che solo il dibattito consiliare e la connessa dialettica possono assicurare, con violazione dell’iter procedimentale tracciato dal legislatore regionale».
In altre parole, sempre secondo quanto sentenzia il collegio, «il consiglio comunale di Trani, nel decidere di non avviare nemmeno la discussione assembleare sulla approvazione definitiva della proposta di riperimetrazione del comparto 37, ha finito con l’azzerare una attività istruttoria complessa.
E quello di Briguglio, pertanto, viene bollato come «un emendamento di carattere totalmente demolitivo, che nasconde la volontà di non discutere affatto nella sede consiliare un progetto che è stato già adottato nelle forme di rito».
PROSPETTIVE
A questo punto la palla torna nel campo dell'amministrazione comunale di Trani, che ha peraltro poco tempo per eseguire la sentenza del Tar: dopo l'annullamento della delibera emendata, torna vigente quella di partenza, che il consiglio comunale è chiamato nuovamente ad approvare in tempi brevissimi, pena il commissariamento ad acta del provvedimento.

