La vicenda di Villa Maggi parte il 31 marzo 2017, quando una porzione dell'immobile veniva interessata da un crollo spontaneo, con conseguente collasso dei solai sottostanti.
Nella stessa data il Comune di Trani adottava l'ordinanza numero 12, per l'esecuzione di opere e attività urgenti atte a scongiurare ogni eventuale danno a persone e cose.
Il giorno successivo la proprietà si attivava presentando al Comune una regolare Segnalazione certificata di inizio attività, inerente le opere di messa in sicurezza dell'immobile.
Il 14 aprile la proprietà dava inizio ai lavori sulla base di quanto disposto nell'ordinanza, previsto dal regolamento edilizio comunale ed indicato nella stessa Scia.
A distanza di poche ore, gli agenti della Polizia locale, con un tecnico dell'Area urbanistica del Comune, effettuavano un sopralluogo presso l'area oggetto dell'intervento, per verificare la regolarità delle attività in corso.
Nella stessa data, con l'ordinanza numero 13, il Comune disponeva la sospensione dei lavori sull'immobile, contestando l'inefficacia della Scia e, in particolare, «la demolizione di ulteriori e ingenti porzioni dell'immobile, differenti da quelle oggetto del precedente crollo e, nello specifico, riguardanti i prospetto principale».
Il 22 maggio 2017 la Soprintendenza comunicava l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale dell'immobile, motivandolo come «esempio di interesse storico e artistico e rilevante modello di immobile che appartiene alla tipologia delle residenze di campagna della ricca borghesia tranese, che facevano da corona alla città ottocentesca».
Il 26 maggio il Comune di Trani emanava la terza ordinanza, disponendo il ripristino dello stato dei luoghi «ante interventi del 31 marzo». La proprietà esercitava il diritto di accesso agli atti e procedeva a depositare il ricorso al Capo dello Stato.
La proprietà, rappresentata dal professor Salvatore Dettori, del Foro di Roma, il 3 agosto 2017 ha proposto ricorso al Presidente della Repubblica chiedendo, in via cautelare, la sospensione degli effetti dei provvedimenti amministrativi impugnati (due ordinanze comunali e la proposta dichiarazione di interesse culturale dell'immobile da parte della Soprintendenza) e, nel merito, l'annullamento degli stessi.
Il ricorso parte dalla considerazione della presunta contraddittorietà dei provvedimenti adottati dal Comune di Trani. Quanto al possibile vincolo da apporre sull'immobile, «nessun vincolo - si legge nel ricorso - è stato mai apposto attraverso il Piano urbanistico generale richiamato nella terza e ultima ordinanza comunale, né tanto meno la Soprintendenza aveva mai indicato quel luogo come di interesse».
