Sono nulle tre delle quattro multe che la Polizia locale di Massafra ha elevato a carico del Comune di Trani, per avere imbrattato le strade di quel territorio comunale mentre mezzi della sua azienda partecipata Amiu si accingevano a conferire il carico dei propri compattatori alla discarica Cisa, che si trova appunto a Massafra.
Lo ha disposto il Giudice di pace di Taranto, con una sentenza che ha accolto il ricorso del Comune di Trani, difeso dall'avvocato Michele Capurso, responsabile dell'Ufficio legale dell'ente, contro la Prefettura di Taranto, rappresentato dal Comune di Massafra, difeso dall'avvocato Annalisa De Tommaso.
Oggetto del contendere, una sanzione complessiva di 884 euro, con ordine di ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di quattro verbali di accertamento emessi dalla Polizia locale di Massafra il 10 luglio 2018.
Quel giorno gli autocarri in questione, adibiti a trasporto rifiuti, mentre percorrevano la Statale 7 Appia, all'intersezione con la rotatoria di via Chiatona, in direzione di marcia Bari-Taranto, insozzavano la pubblica strada con perdita di percolato dai veicoli in movimento.
A sostegno della nullità dell'atto impugnato, il Comune segnalava principalmente la mancata contestazione immediata, che sosteneva possibile nel concreto, nonché particolarmente utile alla luce della genericità della contestazione effettuata.
Peraltro anche lo stesso comune di Massafra, in vista dell'udienza tenutasi il 20 giugno scorso, aveva depositato in cancelleria note nelle quali eccepiva la legittimità dell'accertamento effettuato.
La causa, pertanto veniva decisa con un dispositivo letto in udienza e motivazione riservata, stante la complessità della stessa.
Il giudice di pace ha dichiarato preliminarmente ammissibile ricorso, poiché proposto tempestivamente nel merito. «Si deve poi rilevare - si legge nella sentenza - che la contestazione immediata, imposta dal Codice della strada, ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore. La limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendono impossibile, i quali devono essere pertanto espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimità dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento».
Il giudice di pace richiama quello che definisce «illuminante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale la contestazione di infrazioni al Codice della strada, costituendo principio generale derogabile esclusivamente in pochi casi, tassativamente previsti, deve essere effettuata immediatamente al trasgressore essendo soltanto consentita la contestazione differita con verbale notificato a mezzo posta, che tuttavia contenga espressamente la motivazione della omessa contestazione immediata attraverso il riferimento, sia pure sommario, alle circostanze di tempo, luogo e fatto che hanno reso impossibile la contestazione immediata da parte dei verbalizzanti. ».
Ebbene, nei verbali a carico dei conducenti dei compattatori diretti a Massafra, il Giudice di pace di Taranto chiarisce che «nei verbali di accertamento cui si riferisce l'ordinanza-ingiunzione opposta in questa sede dal Comune di Trani, non vi è alcun riferimento alla ragione concreta per la quale non è stato possibile fermare i veicoli per procedere alla contestazione immediata delle infrazioni rilevate».
Per questo motivo, il giudice di pace ha accolto il ricorso del Comune ed annullato le tre multe e tutti gli atti consequenziali, ordinando la compensazione delle spese.
Peraltro, va anche detto che altro Giudice di pace di Taranto ha rigettato il ricorso avverso la quarta ed ultima ordinanza prefettizia, che riguardava un solo verbale, per inammissibilità. Tuttavia, non avendo il giudice depositato ancora la sentenza, non se ne conoscono le motivazioni, lette le quali il Comune di Trani procederà all'appello, ove ne ricorrano i presupposti.



