Se non ci fosse stata l'emergenza coronavirus la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata nelle case dei cittadini tranesi sarebbe pienamente in corso ed il prossimo 4 luglio il servizio porta a porta sarebbe ufficialmente partito.
Invece la pandemia ha bloccato tutto ma, oltre il virus, un rallentamento potrebbe arrivare dall'appello presso il Consiglio di Stato proposto dalla società Bunder company, seconda partecipante e seconda classificata alla gara per la fornitura delle attrezzature per la raccolta differenziata porta a porta sull'intero territorio comunale.
L'azienda barese, nella persona del legale rappresentante Maurizio Mastrorocco Guidotti, difeso dagli avvocati Aurelio Pappalepore e Alessandra Ciocia, ha proposto ricorso in appello contro il Comune di Trani e, quali controinteressati, di Sartori ambiente e Amiu, esecutore del servizio, per l'annullamento e/o riforma della sentenza del Tar Puglia Puglia del il 19 marzo 2020.
Il tribunale amministrativo pugliese ha rigettato del ricorso proposto dalla Bunder company e accolto quello incidentale proposto dalla Sartori ambiente, di Arco di Trento, l'altra partecipante e aggiudicatario del bando.
ORIGINI E SVILUPPO DELLA GARA
La gara fu indetta dal Comune il 17 maggio 2019 per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore, ai sensi di legge, per la fornitura per dodici mesi di attrezzature di raccolta e materiale di consumo (contenitori e sacchi) strumentali all'avvio del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti urbani porta a porta nel territorio comunale.
La gara telematica, partita da un importo a base d'asta di 1.600.000 euro, si chiuse con la proposta di aggiudicazione alla Sartori, cui veniva riconosciuto il punteggio di 53,07, mentre alla Bunder 51,19.
Quanto ai ribassi sull'importo complessivo a base di gara, la Sartori proponeva 25,42 per cento e la Bunder 8,54 per cento.
La Bunder proponeva al Comune di escludere la Sartori per mancanza di un requisito previsto nel disciplinare di gara e per avere formulato un'offerta economica con ribassi diversificati con riguardo a ciascuna attrezzatura e materiale oggetto di fornitura, e non già un ribasso unico come prescritto.
Tale tentativo non sortiva però l'effetto sperato e la stazione appaltante procedette ad aggiudicare la gara in favore della Sartori, dando atto che non sussistessero motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta. Di conseguenza, l'aggiudicazione diventava immediatamente efficace.
IL PRIMO RICORSO AL TAR
La Bunder, quindi, adiva il Tar Puglia impugnando gli atti di gara e chiedendone l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari e articolando altresì domande risarcitorie correlate al presunto, illegittimo svolgimento della gara ed esito dell'aggiudicazione.
La richiesta si articolava anzi tutto in forma specifica, con il subentro ai termini di legge nel contratto ove stipulato, ovvero per equivalente economico con successivo ricorso per valori aggiunti.
Il Tar si esprimeva sul ricorso disponendo l'applicazione del soccorso industria istruttorio con riferimento alla dedotta carenza della produzione dei certificati Iso 9001 e 14001, ordinando al Comune di assegnare alla Sartori un termine congruo per ovviarvi.
L'amministrazione ha esperito il soccorso istruttorio, i cui esiti sono stati certificati nel verbale del seggio di gara del 5 dicembre 2019, con la conferma dell'aggiudicazione e conseguente determinazione dirigenziale del 9 dicembre 2019.
IL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
A quel punto la Bunder proponeva un ulteriore ricorso per motivi aggiunti, contestando che la Sartori ambiente aveva indicato prima un produttore delle attrezzature da fornirsi e poi un altro, diverso da quello indicato in sede di offerta.
La Sartori si costituiva in giudizio proponendo a sua volta ricorso incidentale deducendo l'illegittimità dell'ammissione alla gara della Bunder. Nel giudizio si costituivano anche Comune di Trani e Amiu.
Nell'udienza del 15 gennaio 2020 l'istanza è stata rigettata unicamente in ragione dell'imminente celebrazione dell'udienza di merito, ma nel frattempo l'amministrazione comunale ha sottoscritto il contratto con la Sartori il 3 febbraio 2020, con relativa attivazione della fornitura e conseguente pagamento.
All'udienza dal 26 febbraio 2020 la sentenza ha rigettato il ricorso principale e accolto quello incidentale proposto dalla Sartori ambiente. Numerosi, dunque, gli odierni motivi di contestazione da parte della Bunder nel ricorso al Consiglio di Stato.
LE RICHIESTE AL CONSIGLIO DI STATO
Per prima cosa la Sartori sarebbe stata ammessa alla gara sulla base di un chiarimento contra legem, e di conseguenza l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata di natura colposa.
Inoltre il soccorso istruttorio, che avrebbe dovuto semplicemente consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara, avrebbe invece permesso alla Sartori di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte, modificando radicalmente l'offerta tecnica.
Ed ancora i singoli prezzi unitari offerti, ottenuti mediante applicazione del medesimo ribasso percentuale offerto su ogni articolo.
Infine, l'avere trasformato la correzione di un errore materiale in uno stratagemma per una modifica dell'offerta, in violazione del principio della par condicio tra i concorrenti.
Da qui l'appello al Consiglio di Stato, per richiedere l'annullamento o la riforma della sentenza del Tar appellata, e disporre In ogni caso il risarcimento del danno patito per equivalente, nella misura che verrà accertata in corso di causa.
Sia il Comune di Trani, sia l'Amiu come controinteressata, si sono costituiti nel giudizio attivato presso Palazzo Spada: il Comune di Trani sarà difeso dal responsabile dell'Ufficio legale, Michele Capurso; l'Amiu dall'avvocato Antonia Molfetta.
