Il Consiglio di Stato, ribaltando la sentenza del Tribunale amministrativo Regionale della Puglia, ha confermato l'aggiudicazione definitiva del Project financing per l'ampliamento del cimitero di Trani al Raggruppamento temporaneo di imprese formato da Edilizia Musicco, di Trani, ed Electra Sannio, di Benevento.
La capofila tranese della Rti, rappresentate dall'avvocato Franco Gagliardi La Gala, si era rivolta al Consiglio di Stato appellando la sentenza del Tar, che aveva annullato l'aggiudicazione in suo favore a beneficio della Internazionale società cooperativa, di Altamura, difesa dall'avvocato Luca Alberto Clarizio.
Nel giudizio era anche costituito, ad adiuvandum dell'appellante, il Comune di Trani, rappresentato dall'avvocato Giacomo Valla.
La giunta tranese, il 26 maggio 2009, aveva approvato lo studio di fattibilità per l'intervento di ampliamento del cimitero comunale, già inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche.
Con successivo bando del 21 dicembre 2010 il Comune indiceva la relativa procedura di Project financing, per individuare il soggetto promotore e affidare In concessione i lavori e la gestione del complesso cimiteriale, inclusi i connessi servizi.
Il raggruppamento capeggiato dalla Musicco risultava aggiudicatario provvisorio e veniva nominato promotore del Project financing. Successivamente giungeva l'aggiudicazione definitiva.
Avverso quest'ultima proponeva ricorso la Internazionale, seconda classificata nella graduatoria di gara. Resistevano al ricorso al Tar il Comune di Trani e la Musicco, che proponeva a sua volta ricorso incidentale contro la mancata esclusione dalla procedura del raggruppamento capeggiato dalla Internazionale.
Il 6 dicembre 2018 il Tar respingeva il ricorso incidentale, ma accoglieva quello principale e annullava così l'aggiudicazione in favore della Musicco.
Quest'ultima ha dunque appellato la sentenza presso il Consiglio di Stato, in particolare fondandolo sull'errore «in iudicando» della concorrente, nel non avere riconosciuto che ricorso principale fosse stato tardivo e, come tale, da dichiararsi irricevibile.
Il Consiglio di Stato ha effettivamente esaminato questo motivo di appello, preordinandolo a tutti gli altri che ne derivavano a cascata.
Ebbene, la Quinta sezione del massimo organo amministrativo - presidente Franconiero, estensore Urso, consiglieri Di Matteo, Rotondano e Barreca - ha riformato la sentenza del Tar ritenendola non condivisibile nell'assunto secondo cui l'originaria determinazione del 2012, di aggiudicazione provvisoria, avrebbe costituito mero atto endoprocedimentale, e perciò non automaticamente impugnabile.
«Al contrario - si legge nella sentenza di venerdì scorso, 2 agosto 2019 -, al di là del "nomen iuris" adottato, l'atto conteneva espressamente la nomina del promotore, la quale ne esprimeva di per sé la lesività degli altri concorrenti alla gara, attribuendole natura provvedimentale. È allo stesso modo irrilevante il richiamo da parte della sentenza del Tar - si legge in quella del Consiglio di Stato - alla circostanza che la gara in esame fosse unica, anziché doppia. infatti, anche in relazione ai Project financing a gara unica, la nomina del promotore costituisce provvedimento lesivo degli altri concorrenti, che hanno l'onere di impugnare in via immediata».
Il Consiglio di Stato ha così accolto il secondo motivo di appello, «poiché la Internazionale non ha tempestivamente impugnato il provvedimento, ormai inoppugnabile, di nomina del Raggruppamento temporaneo capeggiato dalla Musicco quale promotore, con conseguente inammissibilità del successivo ricorso relativo al provvedimento che assegnava definitivamente il Project financing al già designato promotore, a fronte dell'intervenuto accordo sulle modifiche da apportare al progetto preliminare».
Pertanto i giudici romani, riformando la sentenza del Tar, hanno respinto il ricorso di primo grado della Internazionale, accolto quello in secondo dell'Edilizia Musicco, compensato integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio ed ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Per effetto di questo provvedimento, il Comune di Trani risparmia anche 10.000 euro, che era stato condannato a pagare a seguito della sentenza di primo grado.
