La vicenda Villa Turrisana ebbe inizio nel 2009. Il 5 ottobre di quell'anno la società Gavetone, proprietaria dell'immobile, aveva richiesto al Comune un premesso di costruire per l’adeguamento funzionale, strutturale e dimensionale della antica villa agli standard richiesti per struttura ricettiva di categoria quattro stelle, con aumento di volumetria nei limiti del 20 per cento dell’esistente. Il 6 settembre 2010, l’Ufficio tecnico rilasciava il relativo permesso di costruire.
Il 16 settembre 2011, però, il Comune notificava una ordinanza di sospensione dei lavori ed il 4 ottobre di quello stesso anno adottava un'ordinanza di demolizione entro 90 giorni, dei pilastri in cemento armato della struttura intelaiata realizzata all’interno del fabbricato, per esigenze antisismiche, in quanto considerate difformi dal permesso di costruire.
La Gavetone impugnò entrambi i provvedimenti comunali presso il Tar Puglia, lamentando che i pilastri in cemento realizzati all’interno della struttura erano essenziali al fine di consolidare l’edificio secondo la normativa antisismica, come richiesto nel permesso di costruire, oltre che per reggere il solaio da ricostruire fra il primo piano ed il piano suppenne, sempre come autorizzato nel permesso di costruire, che imponeva il rispetto della normativa antisismica vigente.
La società presentò anche un’istanza di sanatoria che il Comune di Trani rigettò con un provvedimento del 27 gennaio 2012, così impugnò presso il Tar anche il diniego della sanatoria. Nel frattempo il dirigente dell’Ufficio regionale ex Ufficio del genio civile, Lucia Di Lauro, confermava il corretto operato della Gavetone chiarendo che «la soluzione di struttura indipendente in cemento armato proposta ed assentita da questo ufficio era l’unica che potesse consentire la costruzione della struttura».
Il Tar, esprimendosi sul ricorso avverso il diniego di sanatoria, lo rigettava poiché l’intervento, benché autorizzato, si poneva in contrasto le Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico generale.
La Gavetone proponeva ricorso in appello al Consiglio di Stato, che nel 2015 disponeva una nuova «verificazione» da cui si evinceva che «così come progettata, l'opera non poteva essere realizzata se non procedendo alla realizzazione di una struttura intelaiata in cemento armato, o in acciaio, in grado di assecondare le soluzioni distributive progettate. A seguito della stessa, però, rigettava il ricorso di Gavetone per via delle limitazioni comunque imposte delle norme tecniche del Pug.
Nel 2016, però, sempre il Consiglio di Stato dichiarava affetti da nullità i vincoli del Pug con la seguente motivazione: «La Regione ed il Comune non possono imporre un vincolo su un singolo bene se non a costo di una sovrapposizione di poteri, di cui non v'è traccia nella legislazione nazionale».
Proprio per effetto di quella pronuncia, Palazzo di città ha dato dà atto del fatto che «a tutt’oggi il permesso di costruire del 2010 e le segnalazioni certificate di inizio attività non sono mai state oggetto di annullamento in autotutela e/o revoca da parte dell‘Ufficio tecnico comunale. Il permesso di costruire, in quanto atto ormai irrevocabile, non può essere annullato d’ufficio senza di conseguenza esporre l’Amministrazione a ipotesi risarcitoria, come ravvisato nella pronuncia resa dal Tar Puglia nel 2020».
