«La concessione demaniale è già rinnovata per legge, il provvedimento del Comune è carente e le condizioni odierne sono tali da consigliare il mantenimento della concessione stessa, pena la la fine di una gloriosa attività». Così, nel ricorso al Tar, l'avvocato Vittorio La Battaglia, difensore della società Cristoforo Colombo, in favore della quale è arrivata la sospensiva dell'ordinanza di sgombero, nell'attesa della sentenza di merito.
Il legale fa sapere che «il concessionario, considerato il consistente ammontare dei canoni (pari ad un totale di 212.372, ndr), chiedeva di essere autorizzato ad un pagamento dilazionato». Nel frattempo, «per dimostrare la propria buona fede», procedeva al saldo dei canoni relativi alle annualità 2007 e 2015, nell'ordine di circa 17.000 euro ciascuno.
Inoltre sosteneva che la concessione avrebbe dovuto ritenersi innovata ex lege fino al 31 dicembre 2020. In tal modo proponeva anche, nelle more della rideterminazione dei canoni, il pagamento di ratei mensili da 2.000 euro, in acconto ai canoni scaduti o prossimi a scadere.
Di contro il Comune non avrebbe mai riscontrato tale disponibilità e, al contrario, sarebbe arrivata l'ordinanza di sgombero con un provvedimento giudicato anche privo di alcune pagine relative al calcolo dei versamenti mancanti finalizzati alla normalizzazione della situazione debitoria.
In particolare la parte ricorrente sostiene che, «considerato che la concessione demaniale in questione, già valida fino al 31 dicembre 2013, deve ritenersi prorogata per legge dapprima fino al 31 dicembre 2020 e poi fino al 31 dicembre 2033, appare evidente l'erroneità del presupposto fondante l'ordinanza di sgombero, vale a dire la supposta assenza di titolarità nel possesso del bene demaniale da parte della società».
Non da ultimo, nel ricorso si richiama il fatto che, nell'ambito della cosiddetta «legislazione emergenziale» il Decreto legge numero 104 del 14 agosto 2020, contenente misure per il sostegno e rilancio dell'economia, ha sancito, relativamente alle concessioni demaniali marittime, che «sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso inerente il pagamento di canoni e revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone».
Ad ogni buon conto, come già anticipato, il concessionario ha proposto di ridefinire la questione mediante versamento in un'unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste, dedotte quelle eventualmente già versate a tale titolo, nonché la rateizzazione, fino ad un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste».
Tutto questo in uno scenario nel quale la società «sta attraversando un profondo periodo di crisi - si legge nel ricorso - dovuto in parte al carattere prevalentemente stagionale dell'attività ed in parte all'emergenza sanitaria in corso, che non consentirebbe neanche la prosecuzione dell'esercizio presso altra sede».
Di conseguenza, il ristorante Cristoforo Colombo «sarebbe inesorabilmente destinato a cessare la propria attività e licenziare anche l'ultimo dipendente a tempo indeterminato rimasto, mentre fino a qualche mese fa la società ne contava quattro a tempo indeterminato ed altro personale part-time ».
D'altro canto, sempre a detta dei ricorrenti, non vi sarebbe un contrapposto interesse pubblico «non avendo in alcun modo l'amministrazione comunale avviato una procedura ad evidenza pubblica per la nuova assegnazione della concessione oggetto di contenzioso».
