Nelle case dei cittadini tranesi sono arrivati gli avvisi bonari di pagamento della Tari con le scadenze già note: prima rata entro il 30 settembre; seconda rata entro il 2 novembre; terza rata entro il 30 novembre; quarta rata entro il 31 dicembre. Vi sarà anche la possibilità di un versamento in un'unica soluzione, entro il 30 settembre.
Meno noto è invece il Tefa, ovvero il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, che per la prima volta compare nel modello F24 per il pagamento, scorporato dalla voce della vera e propria Tari.
L'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 504, ha istituito, già a decorrere dal 1mo gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province, ovvero il Tefa, da commisurarsi alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della tassa rifiuti.
Il comma 5 del medesimo articolo 19, dispone inoltre che il predetto tributo debba essere liquidato ed iscritto a ruolo dai comuni unitamente al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per un importo pari ad una percentuale deliberata, anno per anno, dalla provincia di appartenenza.
Ebbene, la provincia Bat ha deliberato, per l’anno 2021, che il Tefa debba essere conteggiato per un importo pari al 5 per cento della Tari quantificata per il 2021.
Del Tefa così quantificato, sempre ai sensi del medesimo articolo 19, spetta al comune competente una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,3 per cento delle sole somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
Una modifica di legge ha disposto che dal 1mo giugno 2020 l'ammontare del TEFA, riscosso prima di allora con il prelievo della TARI 2020, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, debba essere versato direttamente alla tesoreria della provincia impositrice, anche nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario, ovvero attraverso Modello F24.
Prima, invece, il Tefa era direttamente riscosso dal comune impositore e successivamente riversato, con apposito atto amministrativo, alla provincia competente, al netto della commissione dello 0,30 per cento delle sole somme riscosse.
Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1mo luglio 2020 sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del Tefa. In particolare, per le annualità 2021 e successive, il Tefa e gli eventuali interessi e sanzioni devono essere versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate.
Pertanto, per gli anni di imposta fino al 2020, i versamenti del Tefa e della Tari sono stati effettuati cumulativamente, utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla Tari, senza distinguere la parte relativa al Tefa.
Da quest'anno, invece, e per i prossimi, gli importi dovuti a titolo di Tefa saranno versati dai contribuenti, secondo quanto indicato dai comuni, distintamente dagli importi dovuti a titolo di Tari, utilizzando i nuovi codici tributo.
In conclusione, i nuovi modelli F24 inviati dal Comune di Trani ai contribuenti Tari, per il pagamento della tassa rifiuti dovuta per l’anno 2021, sono stati precompilati utilizzando il codice tributo 3944, per il pagamento della Tari, ed il codice tributo Tefa, pari al 5 per cento della Tari dovuta.
Questi, dunque, i dati oggettivi assunti grazie ai chiarimenti fornitici dall'assessore alle finanze, Luca Lignola, e dalla Posizione organizzativa dell'Ufficio tributi, Cecilia Barbera.
La comparsa del Tefa, in ogni caso, potrebbe non chiarire del tutto il motivo per il quale alcuni contribuenti stiano segnalando aumenti nella loro Tari, anziché riduzioni così come anticipato nei consiglio comunale che, nei mesi scorsi, ne aveva approvato le tariffe.
«In realtà - spiega Lignola - tale questione va vista caso per caso, perché a fronte di cittadini che segnalano rincari, ho potuto constatare di persona che ve ne sono altri che invece hanno trovato una riduzione. I fattori che incidono, pertanto, possono essere anche di altra natura e in ogni caso stabiliti non dal Comune, ma dall'Autorità regionale (l'Arera, ndr), con i parametri cui ciascun comune deve adeguarsi. Invitiamo in ogni caso i cittadini che vogliano segnalare presunte anomalie a rivolgersi all'ufficio per i dovuti chiarimenti».


