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Trani: modificato e integrato lo statuto comunale, riformulato l'articolo 66

Dopo aver approvato la variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 20.09.2021) con 16 favorevoli e 3 astenuti, il consiglio comunale ha discusso il terzo punto all’ordine del giorno riguardo le modifiche e le integrazioni allo statuto comunale.

Con 24 voti favorevoli (unanimità) è stata eliminata una serie di articoli che fanno riferimento alle figure del difensore civico, del direttore generale e delle circoscrizioni comunali che, per effetto di modifiche legislative, non sono più attuabili. Nello specifico sono stati abrogati interamente gli articoli: 45, 46, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72 e 73b), riformulato l’articolo 66, rubricato “referendum consultivi”, onde eliminare i riferimenti all’attività del difensore civico, eliminato l’articolo 47, comma 5, l’inciso: “in caso di assenza o impedimento del direttore generale, inserito all’articolo 55, comma 1, dopo la parola “servizi” il termine “privi”.

L’articolo 66 dello statuto comunale è così riformulato:

1.Il comune di Trani riconosce l’istituto dei referendum comunali, contemplato dall’art.8 del TUEL d.leg.vo 267/00 come forma di partecipazione popolare e di democrazia diretta di carattere opzionale con il quale i cittadini sono chiamati a pronunciarsi esprimendo sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi competenti assumano le relative determinazioni, consapevoli dell’orientamento prevalente nella comunità.

2.L’indizione e l’attivazione della Consultazione Referendaria sono disciplinate da apposito Regolamento comunale che ne preveda i dispositivi con cui sindacare l’ammissibilità e le varie fasi nelle quali si articola la consultazione, dall’iniziativa sino alla proclamazione dei risultati.

3.I Referendum comunali consultivi possono essere richiesti:  con deliberazione del Consiglio Comunale approvata a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco; su iniziativa di almeno duemila elettori iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell’anno precedente, previa  valutazione di ammissibilità del quesito, deliberata dal Consiglio  comunale, sulla base di istruttoria di organo tecnico. La richiesta di valutazione di  ammissibilità può essere presentata al Sindaco da un Comitato Promotore, costituito tra almeno 30 cittadini elettori e deve essere corredata da almeno 500 firme di cittadini elettori  residenti nel Comune di Trani.

4.Non possono essere sottoposti a referendum consultivo, i seguenti argomenti: a. lo statuto, il regolamento del Consiglio Comunale, il regolamento di contabilità; b.il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione ed i provvedimenti concernenti tributi  e tariffe;c.  gli atti relativi a nomine, designazioni o al personale comunale, compreso il  regolamento sull’ordinamento degli uffici e i servizi; d.  gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose; e.  gli atti e le materie che siano attuativi o che diano applicazione a strumenti di regolazione o pianificazione di enti sovraordinati o che derivino da gestioni associate con altri Enti, fatti salvi gli aspetti rimessi all’ambito decisionale  esclusivo del Comune di Trani;  f. le materie che  sono state oggetto di consultazione referendaria dell’ultimo  quinquennio.

5.Il referendum non può essere effettuato:  nei 6 mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio Comunale; in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l’elezione del nuovo Consiglio Comunale;  nei 6 mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale; nei casi di indizione di elezioni politiche, amministrative ed europee nonché di altri  referendum nazionali e nei 6 mesi successivi al loro espletamento;  nel caso in cui il Consiglio Comunale, prima della relativa indizione, approvi un atto che accoglie la proposta contenuta nel quesito referendario.

6.La validità del Referendum necessita della partecipazione al voto di almeno il 30% degli aventi diritto. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se, constatata la validità della votazione, si è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

7.Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal Sindaco, il Consiglio Comunale ne prende atto e assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione.


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