Il Comune di Trani si è costituito presso il Consiglio di Stato per la resistenza in giudizio nell'appello promosso dalla società 4r contro Palazzo di città, Provincia Bat e Arpa per l'annullamento previa sospensione della sentenza emanata lo scorso anno dal Tar Puglia.
Il Tribunale amministrativo regionale, con il suo provvedimento del 23 settembre 2011, aveva annullato l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia in favore della realizzazione di un impianto di produzione di biometano, previsto a Trani in contrada Casa rossa.
La 4r è tuttora certa della legittimità del suo progetto e così lo porta avanti fino al Consiglio di Stato: il Comune sì difenderà in quella sede, così come già era avvenuto presso il Tar Puglia, attraverso l'avvocato Andrea Sticchi Damiani, del Foro di Lecce
Il 22 gennaio 2020 la Provincia aveva rilasciato parere favorevole a seguito della conferenza dei servizi ma il sindaco, Amedeo Bottaro, su sollecitazione delle parti politiche e sociali, aveva preannunciato il ricorso del Comune di Trani dichiarando la contrarietà alla realizzazione dell'impianto.
Il segretario generale, Angelo Lazzaro, aveva così affidato all'avvocato Andrea Sticchi Damiani, del Foro di Lecce, la proposizione del ricorso per impugnare il provvedimento autorizzativo: il Tar lo ha accolto nel merito e, di conseguenza, il dirigente provinciale in carica ha annullato la determinazione del suo predecessore.
Quel 22 gennaio l’ente provinciale aveva emanato, in favore della 4r, il «Provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo alla proposta di realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano ed ammendante di qualità, da frazione organica dei rifiuti solidi urbani, in località Casarossa nel Comune di Trani».
Si tratta di un impianto che recupera la frazione organica (scarti mercatali, scarti agro industriali e altro) del rifiuto solido urbano da raccolta differenziata (circa 50 mila tonnellate l’anno), con produzione di compost.
Annesso ad esso vi è un impianto di valorizzazione del biogas, per la produzione di biometano immesso nella rete di distribuzione nazionale di Snam Rete gas.
Il Comune di Trani, durante la conferenza dei servizi, aveva rilasciato il parere urbanistico contrario «in quanto l’intervento risulta in contrasto con gli indici e parametri delle norme tecniche attuative del Pug vigente».
Nel corso della conferenza di servizi erano emerse altre criticità che la società proponente si era impegnata a superare con apposite modifiche progettuali, evidentemente ritenute accogliibili dalla Bat, sebbene con prescrizioni imposte nello stesso provvedimento di autorizzazione.
Il provvedimento era stato trasmesso a tutti gli enti che hanno fatto parte della conferenza dei servizi, per le osservazioni, ovvero proporre ricorso avverso lo stesso provvedimento entro sessanta giorni.
Cosa che ha fatto il Comune di Trani. Il 6 febbraio, con nota protocollata, il sindaco Amedeo Bottaroi esprimeva parere sfavorevole alla realizzazione dell’impianto, peraltro già manifestato nella seduta del 20 novembre 2019 della conferenza di servizi indetta dalla Provincia, dichiarando altresì la volontà di proporre opposizione al rilascio dell’autorizzazione da parte della Provincia.
Da qui la scelta di impugnare la determinazione dirigenziale provinciale esprimendo l’indirizzo, al proprio dirigente al contenzioso, di affidare l’incarico di patrocinare il Comune nel giudizio.
Quanto alla sentenza del Tar, «le tre conferenze di servizi svoltesi sulla delibazione degli atti concernenti la realizzazione dell’impianto, come da verbali agli atti di causa - si legge nel provvedimento -, hanno rilevato varie problematiche progettuali, mentre è rimasto insuperato il parere sfavorevole dell’Arpa Puglia. Nel corso dell’iter istruttorio il Comune di Trani, da parte sua, ha sempre ribadito che urbanisticamente l’area ove viene prevista la realizzazione dell’impianto in questione è destinata a zona produttiva agricola, esprimendo parere contrario all’impianto».
Come mai, allora, si era giunti ad approvare il progetto? Perché «nella sostanza è stato invertito l’ordine procedimentale naturale per l’installazione di simili impianti, ovverosia il proponente elabora il “progetto definitivo” e l’autorità amministrativa, prendendone atto, l’approva (o meno), richiamando le condizioni di precauzione e prevenzione e semmai ponendo limitate prescrizioni d’obbligo su elementi secondari o facilmente integrabili. In verità, nella disamina degli atti del procedimento istruttorio, prodotti nell’odierno processo, si coglie come taluni pareri delle preposte amministrazioni si siano tramutati da negativi a positivi con prescrizioni, pur permanendo per le stesse autorità intervenute in molti casi profili di criticità progettuale nient’affatto secondari. In pratica, il provvedimento di autorizzazione gravato ha finito per assentire alla realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti, senza poterne però apprezzare i dettagli relativi al contenimento dell’impatto ambientale, perché questi sono stati fatti oggetto di un numero così rilevante di prescrizioni da “esternalizzare” in pratica la riprogettazione di una gran parte dell’impianto dal provvedimento e dal procedimento previsto dalla legge».
