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Espropri per la discarica di Trani, la somma da pagare ai vecchi proprietari si riduce ancora

La somma da pagare in solido, per l'esproprio della cava in cui fu realizzata la discarica di Trani, si riduce ancora: da 739.000 a 103.000 euro. Ed i vecchi proprietari dell'area espropriata dovranno, addirittura, restituire le somme che Città metropolitana di Bari, Amiu e Comune di Trani avevano versato in loro favore a seguito della sentenza di primo grado del 14 gennaio 2019.

Ebbene, a distanza di tre anni dal pronunciamento del Tribunale di Bari, la Prima sezione civile della Corte di appello di Bari (presidente Mitola, a latere Colella e Lenoci) ha pronunciato la sentenza a seguito dell'appello proposto contro il giudizio di primo grado dai fratelli Francesco e Nicola Manzi e dalla società Colma srl, tutti difesi dall'avvocato Mario Spinelli.

Nel giudizio si sono costituiti, in qualità di appellati e appellanti incidentali, i tre organismi pubblici interessati: l'ex Provincia di Bari, rappresentata da Alberto Bagnoli; il Comune di Trani, da Riccardo Bonadies; Amiu, dagli avvocati Ernesto e Andrea Sticchi Damiani.

La richiesta risarcitoria di partenza, da parte degli attori della causa, era stata di oltre 20 milioni di euro. Peraltro, nel momento di maggiore difficoltà del contenzioso, era persino sorto l'obbligo di restituire il sito ai proprietari, svuotandolo dei rifiuti già abbancati.

ITER PARTITO NEL 1992

La vicenda è quella dell'esproprio, per pubblica utilità, della cava di proprietà della Colma srl, dell'imprenditore Mauro Manzi, da parte di Provincia di Bari, Comune di Trani e Amiu, per la realizzazione della nuova discarica comunale.

La società espropriata aveva proposto un ricorso d'urgenza, ex articolo 700 del Codice di procedura civile, innanzi al Tribunale di Bari, nei confronti dei tre soggetti deducendo che i provvedimenti di esproprio, il cui iter nacque nel 1992, fossero illegittimi non essendo stati indicati i termini di inizio e fine dei lavori della procedura espropriativa, come prescritto per legge.

«SVUOTARE E RESTITIRE LA DISCARICA»

I proprietari dei fondi avevano proposto ricorso dapprima al Tar, che lo aveva rigettato, poi al Consiglio di Stato, che nel 1998 accolse le doglianze prospettate annullando tutti gli atti amministrativi propedeutici alla procedura di esproprio, ed anche il relativo decreto di esproprio.

Di conseguenza, ricorrevano in via di urgenza per ottenere la restituzione dei fondi, previa rimozione dei rifiuti esistenti e delle opere realizzate.

Con ordinanza dell'ottobre 2000 il Tribunale di Bari accoglieva il ricorso ex articolo 700, ordinando alle pubbliche amministrazioni di restituire i terreni previo ripristino dello status quo ante.

Con un successivo atto di citazione, di novembre 2000, Manzi e la Colma introducevano quindi il giudizio di merito, reiterando le richieste restitutorie e domandando, altresì, il risarcimento dei danni da illecita occupazione nonché, in via subordinata, quelli comprensivi il danno emergente e lucro cessante, parametrati al valore di mercato dell'area, il tutto oltre interessi e rivalutazione.

IL SECONDO ESPROPRIO PER L'AMPLIAMENTO

Nel frattempo veniva approvato un nuovo progetto di impianto di discarica, in continuità con il primo, per procedere al suo successivo ampliamento: da qui un secondo procedimento di esproprio, concluso con il decreto del 20 giugno 2003, avverso il quale gli stessi proprietari dei suoli depositavano un nuovo ricorso prima al Tar, poi al Consiglio di Stato.

Entrambi i collegi rigettavano i ricorsi, quindi gli attori della causa perdevano la proprietà del bene per effetto della seconda procedura di esproprio, che a quel punto non dava più spazio alla restituzione dal primo lotto della discarica svuotato dei rifiuti, come ordinato dal Tribunale di Bari a seguito dell'istanza cautelare.

Peraltro, il valore di mercato dei fondi era da ritenersi già risarcito dall'indennità di esproprio correlata alla seconda procedura espropriativa e rimaneva, dunque, soltanto l'eventuale risarcimento per il mancato godimento dei fondi nel periodo di occupazione illegittima.

IL BALLETTO DELLE PERIZIE

La causa veniva istruita a mezzo di Consulente tecnico d'ufficio, per valutare stato dei luoghi e indennità dei pregiudizi subiti per legittima occupazione. L'incarico fu affidato all'ingegner Roberto Mastromattei. che il 22 novembre 2010 depositava la perizia, ampiamente controdedotta con consulenze di parte.

Il Ctu depositò così una relazione integrativa il 16 luglio 2012, cui seguivano ulteriori osservazioni da parte delle difese di Comune di Trani e Amiu.

Si arriva al 2015, quando si costituiva in giudizio la Città metropolitana di Bari quale successore della Provincia e, dopo alcuni differimenti dovuti all'avvicendamento dei magistrati sul ruolo, soltanto a fine 2017 il giudice monocratico della rima sezione civile del Tribunale ordinario di Bari, Giuseppe Marseglia, prendeva in carico il procedimento.

Ebbene il giudice, soffermandosi sulla natura del risarcimento, dava atto del fatto che «nel caso di specie, ferma la illegittimità della prima procedura espropriativa, il risarcimento invocato degli attori non potrà in alcun modo essere parametrato a valore venale dell'area e dei materiali ivi esistenti, poiché (...) la seconda procedura, comprensiva della perdita della proprietà del suolo, ha determinato un danno per il solo periodo di occupazione d'urgenza».

Restava da quantificare il danno che, secondo la relazione del Consulente tecnico di ufficio, sarebbe dovuto essere pari a 1.261.000 euro, per ogni anno di occupazione illegittima, fino al momento in cui è intervenuta la nuova procedura espropriativa che ha legittimamente privato gli attori del godimento del bene.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Il giudice rivedeva al ribasso l'importo della somma dovuta, fissandolo in 567.000 euro, ricalcolati in 739.000 secondo gli indici Istat.

Di conseguenza, accogliendo parzialmente la domanda degli eredi di Mauro Manzi, e della Colma srl, il Tribunale di Bari condannava Amiu, Città metropolitana e Comune di Trani, in solido fra loro, a corrispondere agli ex proprietari dei suoli, a titolo risarcitorio, la somma complessiva di 739.000 euro.

LE NUOVE VALUTAZIONI

La Corte d'appello ha sostanzialmente condiviso la prospettazione del giudice di primo grado evidenziando che, «a fronte di una valutazione del danno basata su indici presuntivi (...) non possa ritenersi acquisita, dalle risultanze della consulenza tecnica di ufficio prova certa dell'ammontare del danno da mancato godimento dell'immobile, potendosi solo - sulla scorta degli elementi comunque acquisiti circa l'esistenza della cava e il possibile esercizio dell'attività di coltivazione, una volta che fosse stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione - procedere ad una valutazione del danno sulla base di un criterio individuato equitativamente dal giudice, non sussistendo uno specifico criterio di legge che indichi in quale modo Il danno debba essere liquidato».

Pertanto il giudice di secondo grado ha ritenuto oggettivo il criterio individuato da quello di primo grado, ma non ha condiviso il criterio di individuazione del valore su cui operare il calcolo adottato dal Tribinale, «in quanto lo stesso affare connotato da arbitrarietà, non comprendendosi le ragioni dell'attribuzione al bene di un valore di mercato pari a un decimo di quello stimato dal consulente tecnico d'ufficio».

La Corte d'appello ha invece ritenuto che il valore da cui partire per operare tale calcolo, secondo un criterio che non si rilevi arbitrario, debba essere individuato nella indennità indicata nel decreto di esproprio del 2003, pari a 188.000 euro in favore della ditta Manzi e 41.000 in favore della Colma.

A tali somme si applica un calcolo del 5 per cento, e le due somme vanno poi moltiplicate per i 9 anni di occupazione: di conseguenza, gli importi ricalcolati sono di poco superiori a 84.000 euro, per Manzi, e 18.000, per Colma, che sommate conducono all'importo finale di 103.448,43 euro.

«Al ridimensionamento della somma dovuta a titolo risarcitorio - precisa il collegio - consegue l'obbligo degli appellanti principali di restituzione delle somme percepite in eccedenza, in esecuzione della sentenza di primo grado».

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