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Panifici sempre aperti di domenica, calendario limitato per gli alimentari

Il sindaco di Trani, Giuseppe Tarantini, ha firmato l’ordinanza con cui si regolano le aperture straordinarie per l’anno 2010.

Dopo aver sentito le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria, l’amministrazione ha individuato i giorni nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva. L’ordinanza prevede la non assimilazione dei panificatori alle altre categorie commerciali. I panificatori, pertanto, potranno restare aperti nel 2010 anche tutte le domeniche e festivi.

“La possibilità di far trovare pane fresco , ai numerosi turisti ed ospiti che visitano Trani di domenica, nonché agli stessi tranesi – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Tarantini – è un atto dovuto in una Città turisticamente  impegnata come la nostra”. 

Per gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio del settore alimentare e non alimentare, il calendario prevede l’apertura di una domenica nei mesi di ottobre, novembre, febbraio, marzo ed aprile, di tutte le domeniche di dicembre, di due domeniche a gennaio (più il giorno dell’Epifania) e di tutte le domeniche da maggio a settembre, fermo restando le chiusure obbligatorie dell’1 gennaio, della domenica di Pasqua, del 25 aprile, dell’1 maggio, del 2 giugno e del 25 e 26 dicembre.

Questo il calendario sancito dall’ordinanza del sindaco:

 

domenica 3 gennaio

mercoledì 6 gennaio

domenica 10 gennaio

domenica 14 febbraio

domenica 21 marzo

lunedì 5 aprile

domenica 11 aprile

tutte le domeniche e i giorni festivi nel periodo maggio-settembre con esclusione dell’1 maggio e del 2 giugno

domenica  17 ottobre

domenica  28 novembre

tutte le domeniche ed i giorni festivi del mese di dicembre con esclusione dei giorni 25 e 26

 

Si ribadisce che sono esclusi dalla predetta ordinanza i panificatori per quanto attiene la loro attività di produzione e vendita di pane, focaccia, taralli e altri prodotti da forno. Gli esercizi commerciali per la vendita di mitili possono effettuare la vendita durante le ore antimeridiane tutti i giorni festivi (comprese le domeniche) di tutto l’anno. Gli esercizi commerciali di frutta e verdura possono effettuare la vendita esclusivamente di frutta secca ed esotica all’interno dei locali nelle ore antimeridiane dei giorni festivi (comprese le domeniche) di tutto l’anno. Sono esclusi dalla presente ordinanza le seguenti attività: le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi di vendita interni agli alberghi, gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio, nella stazione ferroviaria, le rivendite di giornali, le gelaterie e gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie, gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le sale cinematografiche.