Sono stati riaperti e fino alle ore 12 di venerdì 27 marzo i termini per la presentazione delle domande per tutte quelle imprese, con sede operativa a Trani, che intendono ospitare soggetti svantaggiati o molto svantaggiati per tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, per un periodo di 6 mesi. Il Comune di Trani a tal fine ha stanziato la somma omnicomprensiva di 3.000 euro per un massimo di 38 tirocini. Alla data di scadenza dei termini (20 dicembre) erano pervenute 11 domande.
Possono presentare l’istanza, in qualità di “soggetti ospitanti” coloro che, alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico, hanno unità produttiva o struttura operativa, sede del tirocinio, nel territorio di Trani. Il candidato sarà selezionato dall’azienda stessa.
I tirocinanti ed i soggetti richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico precedentemente diffuso e presente sul sito Internet del Comune di Trani a questo link.
Per l’attività espletata nel corso del tirocinio, il tirocinante ha diritto a una indennità forfettaria di partecipazione pari all’importo mensile minimo di 450 euro, al lordo delle ritenute di legge. L’indennità di partecipazione non spetta al tirocinante che risulti già percettore di una forma di sostegno al reddito, ivi compresi gli ammortizzatori sociali, anche in deroga. Il finanziamento prevede la copertura del 100% della spesa sostenuta dall’impresa richiedente per l’ospitalità del tirocinio, inclusa l’indennità nella misura minima prevista dalla legge regionale 23/2013, eventuali maggiorazioni dell’indennità stessa, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, eventuali bonus ed ogni altro onere derivante da legge, regolamento o disposizione aziendale. L’erogazione della indennità del tirocinio, verrà corrisposta all’azienda ospitante ed è subordinato all’attivazione e successivo svolgimento del percorso di tirocinio in favore dei soggetti ammessi. Sarà erogato il 20% , in favore del soggetto ospitante, al momento della sottoscrizione della convenzione e ulteriori tranches (pari al 20%) a rendicontazione della somma spesa, previa attestazione da parte della stessa di regolare svolgimento del tirocinio e di avvenuta spesa, fino a concorrenza del 100%. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
