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Velobox, per Barresi (Più Trani) sono una bufala: «Zero multe fatte, e sono pure illegittimi»

La sottoscritta Anna Maria Barresi in qualità di Consigliera Comunale, fa presente che in primis, è necessario esaminare la normativa che consentirebbe di posizionare postazioni fisse (come i velobox arancioni presenti in Via Falcone) per rilevare la velocità senza che sia obbligatoria la presenza dei verbalizzanti.

Parliamo in questo caso del D.L. 20-6-2002 n. 121 Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, Pubblicato nella Gazz. Uff. del 21 giugno 2002, n. 144, convertito in legge 1° agosto 2002, n. 168, all’articolo 4, laddove si prevede che “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”. L’articolo 2 comma 2 lettera C tratta delle strade extraurbane secondarie. L’articolo 2 comma 2 lettera D tratta invece delle strade urbane di scorrimento.

È chiaro, a questo punto, che in centro abitato l’installazione di postazioni fisse per il controllo della velocità è possibile solo nelle “strade urbane di scorrimento”. Vediamo nello specifico quali sono.

Spesso, nel linguaggio corrente, si utilizzano terminologie diverse da quelle “di Legge” e si finisce per confondere le “strade urbane di scorrimento” con la “strada principale del centro abitato”. Niente di più sbagliato.

Strada urbana di scorrimento, così come definita dall’articolo 2 comma 3 punto D del vigente cds è una “strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.

La conseguenza è che solamente quelle con le caratteristiche appena descritte, in centro abitato, possono vedere l’installazione delle postazioni per il controllo della velocità senza presenza dei verbalizzanti.

Non è infrequente vedere postazioni in centro abitato, ma queste sono irregolari.

A volte sono frutto di interpretazioni errate, conseguenti all’equivoco fra la possibilità di mancata contestazione ed il posizionamento dell’installazione stessa.

In questo caso, quindi, pur consapevoli dell’impossibilità di posizionare ed utilizzare la postazione in centro abitato, l’hanno comunque installata su Via Giovanni Falcone confidando/sperando nell’effetto “placebo” dell’utente della strada che, intimorito dalla sua presenza è indotto comunque a rallentare.

Ne consegue però che l'impiego per fini non sanzionatori non risulta coerente con la Circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009, "Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade". Giova considerare, al riguardo, che l'eventuale rilevazione di violazioni del limite di velocità, senza la conseguente applicazione delle relative sanzioni ai sensi dell'art. 142 cc. 8, 9 e 9-bis del Codice, potrebbe configurare l'omissione di atti d'ufficio, mentre l'acquisizione di dispositivi non previsti dalle vigenti norme, e non finalizzati all'accertamento delle violazioni, potrebbe concretizzarsi nell'ipotesi di danno erariale.

Qualora i manufatti in argomento vengano utilizzati come meri contenitori di misuratori di velocità debitamente approvati, si rappresenta che, se installati in centro abitato, essi devono essere presidiati dagli organi di polizia, in quanto allo stato attuale e come sono ubicati in Via Falcone a seguito della normativa il rilevamento a distanza delle violazioni del limite di velocità non è consentito in ambito urbano.

La loro collocazione in centro abitato, ove sono utilizzabili solamente come contenitore di autovelox o similare con la presenza di pattuglia, può configurare responsabilità per distrazione nell’ipotesi di incidenti e, in considerazione delle risorse impiegate, danno erariale trattandosi di attrezzatura classificabile solo come arredo urbano e non, invece, come segnaletica o complemento di segnaletica.

Un consiglio nell’esaminare il DUP 2017-2019 approvato con la delibera n.50 del 21/3/2017 (assenti gli assessori Bologna e de Michele) ho letto quanto segue “considerata l’ottima risposta in termini di sicurezza stradale derivante dall’installazione di velo box in aree periferiche della città,, il sistema sarà implementato coinvolgendo altre due zone non centrali della città con l’installazione di ulteriori velo box”.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e suggerito, sarebbe saggio evitare di acquistare altri velobox, ( si è pensato di volerli collocare su Via Martiri di via Palermo e Via Superga) ma soprattutto spendere soldi pubblici per continuare a mantenere degli strumenti a cui non viene dato seguito a nessuna repressione, evitiamo di far ricadere i costi sui cittadini, altrimenti il tutto rischia di diventare assurdo, paradossale e contro le attuali norme e Leggi.

Per dovere di informazione si precisa che attualmente sono state elevate zero multe e sanzionate zero contravventori.

Anna Maria Barresi -- Consigliera Comunale Più Trani

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