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Contratto collettivo aziendale e licenziamento: per Confesercenti tante ombre e poche luci

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per ragioni economiche ai tempi del Covid19 è stato regolato da due norme emanate in due periodi temporali diversi quali quello della chiusura totale (c.d. lookdown) e quello  della riapertura successiva.

Nel primo periodo vi era sta una chiusura totale ad ogni forma di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per ragioni economiche per tutti i licenziamenti avviati alla data successiva al 23.02.2020; con il decreto di agosto 2020, in vigore dal 15.08.2020, tale divieto è stato prorogato sino al 31.12.2020, eccezion fatta per alcuni casi specifici.

Difatti, tale divieto non si applica:

  • ai licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, con messa in liquidazione, senza continuazione, anche parziale, dell'attività (cioè, senza che si configuri un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.);
  • qualora sussista un contratto collettivo aziendale, con incentivo economico individuale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al contratto aziendale, e accesso successivo a NASPI;
  • qualora sussista un fallimento senza l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione (con esclusione dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nel fallimento);
  • per i lavoratori interessati da vicende trasformative relative alla successione negli appalti.
  • Con riferimento al punto due, ovvero il venir meno del divieto di licenziamento quando sussista un contratto collettivo aziendale, occorre far rilevare che l’art. 14 del D.L. 104/2020 non è preciso e può diventare oggetto di contenzioso.

    Il contratto collettivo aziendale nei licenziamenti collettivi è una prassi delle relazioni industriali che presenta delle criticità per i lavoratori dissenzienti dallo stesso.

    L’art. 14 fa riferimento ad un contratto collettivo stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, senza prendere in considerazione che il contratto aziendale deve essere riferito secondo i protocolli sulla rappresentanza che ogni settore produttivo ha definito (per Confesercenti vale il protocollo del 07.08.2017 che indica le funzioni delle RSA, delle RSU, organizzazioni competenti a livello nazionale etc.).

    L’adesione individuale al contratto collettivo aziendale, accompagnata da un incentivo all’esodo e dall’accesso alla NASPI, è normalmente realizzabile ove venga svolta una procedura di licenziamento collettivo che sia priva di complicazioni burocratiche (Ispettorato, INPS, Regione, etc.) e sindacali (coinvolgimento RSA/RSU, organizzazioni territoriali etc).

    In caso contrario, il contenzioso giuslavoristico , attivabile dai singoli lavoratori o da organizzazioni sindacali minori, non è un rischio marginale.

    Pertanto, dal quadro appena rappresentato, si comprende che il licenziamento individuale, anche plurimo, in caso di presenza di un contratto aziendale non può essere riferibile alla disciplina di cui all’art. 14 qui commentato.

     

    avv. Vincenzo Pappolla, resp. Ufficio Legale Confesercenti Prov.le Barletta Andria Trani              
    dott. Raffaele Landriscina, direttore Confesercenti prov.le Barletta Andria Trani


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