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Ricorso di Forza Italia inammissibile, Uva: «Non lo sarebbe stato nel merito». Gli avvocati di Cozzoli: «E invece non c'era neanche il fumus»

«Ricorso inammissibile? Sì, ma per una notifica non eseguita e non già per il merito. Sono delusa, ma allo stesso tempo soddisfatta per il risultato elettorale ottenuto». Così Rosa Uva, candidata al consiglio comunale per lista Forza Italia gli scorsi 20 e 21 settembre, commentando l'esito del ricorso proposto dal delegato alla presentazione della sua lista, Alfonso Maria Mangione, presso il Tar Puglia la cui Terza sezione (presidente Ciliberti, consigliere estensore Dibello, consigliere a latere Serlenga) lo scorso 15 gennaio si è espressa sulla inammissibilità dell'azione intrapresa.

Uva sarebbe diventata consigliere comunale se solo Forza Italia avesse ottenuto 16 voti di lista in più, che secondo il ricorso si sarebbero facilmente trovati poiché in molte sezioni i nomi dei candidati al consiglio comunale di Forza Italia erano stati espressamente scritti, sebbene inno spazi della scheda sbagliati.

Il Tar ha tagliato corto rilevando che il ricorso è stato notificato all'organo sbagliato poiché, anziché proporlo contro l'Ufficio elettorale centrale presso il Tribunale, che ha proclamato gli eletti, si sarebbe dovuto notificare al Comune di Trani, che di quella proclamazione ha tenuto conto per formare il consiglio comunale. Infatti l'Ufficio elettorale centrale si dissolve proprio all'atto della proclamazione degli eletti.

Mangione, rappresentato dagli avvocati Pierpaolo Grimaldi e Marcello Lanotte, aveva proposto in ricorso anche nei confronti del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Emanuele Cozzoli, costituito nel giudizio e difeso dagli avvocati Giuseppe Torre e Noemi Rosito. Infatti, in forza del verbale di proclamazione degli eletti al consiglio comunale, per quella manciata di voti Fratelli d'Italia aveva ottenuto due seggi e Forza Italia uno, ma quest'ultima sosteneva che molti voti non sarebbero stati correttamente assegnati e, in virtù di quelli, avrebbe guadagnato il secondo seggio a discapito di Fdi e di Cozzoli.

Per il Tar, dunque, è il Comune di Trani «l'unica amministrazione cui sono riferibili i risultati elettorali, né può ritenersi - si legge nel provvedimento - che l'Ufficio centrale elettorale, organo di un'amministrazione statale, abbia un interesse alla conservazione dei propri atti e che per ciò stesso vada individuato quale contraddittore necessario nel giudizio, atteso che si tratta di un organo straordinario collocato in posizione di neutralità nell'ambito della competizione elettorale. La proposizione di un ricorso nei riguardi di un organo o soggetto dell'amministrazione diverso da quello cui l'atto viene imputato dall'ordinamento esclude, dunque, che tale organo o soggetto acquisti la qualità di parte in senso sostanziale e impedisce perciò al giudice di pronunciarsi nel merito della controversia per la regolarità del contraddittorio instaurato nei confronti dell'organo non legittimato a contraddire, il che conduce ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso».

Per la cronaca, gli avvocati Torre e Rosito avevano eccepito anche il difetto di legittimazione ad agire del delegato alla presentazione della lista elettorale, nonché il mancato superamento della prova di resistenza. È bastato però semplicemente sollevare, insieme con quelle, il problema dell'omessa notifica al Comune di Trani perché il Tar riconoscesse questa eccezione come assorbente delle altre.

«In ogni caso - fa sapere l'avvocato Torre - nel ricorso vi era una fondatissima mancanza di fumus perché nessun errore è stato commesso dalla commissione elettorale: infatti, assegnare il voto per la lista barrata e e non per il candidato erroneamente indicato è previsto da una norma di legge. Quindi non vi è stato alcun contegno illegittimo da parte della commissione elettorale e pertanto, al di là del dell'inammissibilità del ricorso per questioni di rito, c'è anche una infondatezza nel merito e, alla luce degli interessi che si tutelano, è molto importante segnalarlo e sottolinearlo».

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