«La comunicazione verbale della proroga non è sufficiente a rispettare quanto previsto dalla legge». Con questa motivazione la giudice del lavoro del Tribunale di Trani, dottoressa Floriana Dibenedetto, ha condannato la Pegaso Security s.p.a. a riconoscere un contratto a tempo indeterminato a un proprio dipendente iscritto alla Uil, accogliendo integralmente le tesi difensive dell'avvocato Salvatore Romanelli, legale convenzionato con il sindacato. La sentenza n. 1088 è stata pubblicata l'8 maggio scorso.
IL CASO
La vicenda trae origine da un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra il lavoratore e la società di vigilanza privata, con decorrenza dal primo maggio 2022. Il contratto, inizialmente previsto fino al 30 novembre dello stesso anno, fu in seguito prorogato fino al 31 maggio 2023, per una durata complessiva di tredici mesi. Il lavoratore, assistito dall'avvocato Romanelli, ha presentato ricorso al tribunale sostenendo che il datore di lavoro aveva violato le norme che regolano i contratti a tempo determinato, con due distinte irregolarità.
LA PRIMA IRREGOLARITÀ: LA PROROGA NON SCRITTA
La prima riguarda le modalità con cui la proroga fu comunicata. La legge prevede che un contratto a tempo determinato, e ogni sua eventuale proroga, debba essere stipulato per iscritto, con l'indicazione precisa della data di scadenza, e che una copia debba essere consegnata al lavoratore. Nel caso in esame, invece, il datore di lavoro ha ammesso di aver comunicato la proroga soltanto a voce. La giudice ha chiarito che una comunicazione del genere non è sufficiente: neppure la trasmissione della proroga attraverso il sistema telematico obbligatorio - il cosiddetto Unilav - vale a sostituire la comunicazione scritta da consegnare direttamente al lavoratore, in quanto tale strumento non è destinato a quest'ultimo, bensì agli uffici competenti.
LA SECONDA IRREGOLARITÀ: LA DURATA OLTRE I DODICI MESI
La seconda violazione riguarda la durata complessiva del rapporto di lavoro. Quando un contratto a tempo determinato supera i dodici mesi, la legge impone che siano indicate per iscritto le ragioni specifiche che giustificano il ricorso a questa formula contrattuale. Nel caso in esame, il rapporto ha avuto una durata di tredici mesi e tali ragioni non furono mai indicate. Il datore di lavoro aveva tentato di sostenere che i primi mesi non dovessero essere conteggiati, poiché il lavoratore era ancora in attesa delle autorizzazioni della prefettura e non aveva prestato servizio effettivo. La giudice ha respinto questa tesi, precisando che il contratto era da considerarsi valido ed efficace fin dalla sua stipula, indipendentemente dall'avvio dell'attività lavorativa vera e propria.
LA SENTENZA
A seguito di queste due violazioni, la dottoressa Dibenedetto ha stabilito che il rapporto deve considerarsi a tempo indeterminato a partire dal primo dicembre 2022, ovvero dal primo giorno della proroga. Ha inoltre condannato la Pegaso Security s.p.a. a corrispondere al lavoratore un'indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del Tfr.
