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Consiglieri debitori e possibili decadenze, «un solo caso da contestare». Voto a porte chiuse

«Pur in presenza di un debito tributario esecutivo oggetto di definizione agevolata, il fatto che vi siano rate ancora pendenti determina la sussistenza di una situazione di incompatibilità». Ruota attorno a questo passaggio la lunga relazione del segretario generale del Comune nella seduta d'insediamento del consiglio comunale dell'era Galiano: parere favorevole alla convalida delle trentadue posizioni, ma con l'invito all'assise a contestare, quantomeno, l'incompatibilità dell'unico consigliere che ha in corso una rateizzazione di un debito tributario verso l'ente. Un atto che rappresenterebbe il primo passo di un percorso che, in assenza di rimozione della causa ostativa, potrebbe condurre sino alla decadenza dalla carica.
LE VERIFICHE PRELIMINARI
L'ufficio è partito dal verbale di proclamazione del sindaco e dei trentadue consiglieri, disposto dall'ufficio centrale elettorale il 26 giugno, provvedendo poi al subentro dei quattro consiglieri primi dei non eletti nelle liste di appartenenza degli assessori nominati: costoro, in forza della sentenza del Tar Campania n. 8 del 2012, concorrono al pari degli altri alla formazione del quorum strutturale. Per tutti è stato acquisito il certificato del casellario giudiziale - verifica raccomandata anche da una nota del prefetto - e nessuna causa di incandidabilità è emersa. Quanto alle ineleggibilità dell'articolo 60 del testo unico degli enti locali e alle incompatibilità dell'articolo 63, sono state interpellate tutte le articolazioni dell'ente: le situazioni debitorie, ha ricordato il segretario, rilevano soltanto in presenza di una diffida e messa in mora o, per i crediti tributari, di una cartella esattoriale, cioè di un atto esecutivo.
IL DEBITO RATEIZZATO
All'esito degli approfondimenti, e della documentazione offerta dagli stessi consiglieri, residua un'unica posizione: quella di un consigliere con un debito oggetto di definizione agevolata, circostanza che l'interessato ha avuto cura di precisare nella propria autodichiarazione. Ma un parere del ministero dell'Interno ritiene che la rateizzazione non sia tale da rimuovere l'incompatibilità finché le rate restano pendenti. «Come organo di controllo di regolarità e legittimità - ha spiegato il segretario - non posso che rifarmi agli orientamenti del ministero, al quale comunque faccio capo». Di qui il parere tecnico: convalida per tutti, ma contestazione dell'incompatibilità per quella singola posizione. È l'ultimo strascico di una vicenda nota: prima della proclamazione, sette consiglieri in pectore erano stati invitati dalla segreteria generale a sanare le proprie pendenze Tari entro il 25 giugno.
IL NODO DELLE PARTECIPATE
Su sollecitazione di consiglieri e cittadini, il segretario ha poi scritto alle tre società partecipate - Amet, Amiu e Stp - per verificare eventuali impedimenti allo svolgimento della carica, comprese le situazioni debitorie. Stp e Amiu hanno riscontrato negativamente; Amet ha invece evidenziato alcune posizioni debitorie aperte, oggetto anche di diffide e messe in mora, che riguarderebbero alcuni consiglieri. Posizioni che, tuttavia, il segretario non ritiene rilevanti: la nozione di azienda dipendente, richiamata dall'articolo 63, «è diversa da quella di ente vigilato - ha argomentato citando le sentenze della Cassazione civile n. 22346 del 2006 e n. 20055 del 2008 - perché non si limita a un mero potere di indirizzo e controllo, ma richiede un potere di vera e propria ingerenza, tale da incidere sul processo formativo della volontà sui singoli atti e provvedimenti». Una condizione che si configura solo nei modelli in house, dunque per la sola Amiu, mentre il controllo esclusivo su Amet e quello condiviso su Stp non bastano. I riscontri delle società sono stati trasmessi al consigliere Loconte, che li aveva richiesti, e restano a disposizione di chiunque presenti istanza di accesso.
L'INCARICO PROFESSIONALE
Altra questione rappresentata al segretario è quella di un consigliere destinatario di un incarico professionale svolto anche durante la campagna elettorale e completato, con la consegna degli ultimi elaborati, il giorno precedente la proclamazione. Nessuna contestazione, secondo il segretario: il modello di accettazione della candidatura richiede di dichiarare l'assenza di cause di incandidabilità, mentre l'incompatibilità può configurarsi soltanto nel momento in cui il soggetto diventa consigliere comunale. «Contestare l'incompatibilità non significa far decadere il consigliere - ha precisato - ma assegnare un termine per rimuoverla: nel caso di specie, dopo aver completato l'incarico e cessato il rapporto contrattuale, cos'altro potrebbe fare l'interessato?». La situazione, dunque, deve ritenersi superata.
LE SEGNALAZIONI DI UN CITTADINO
Un terzo fronte è stato aperto da un cittadino, peraltro candidato in una delle liste in competizione, con una serie di quesiti. Sull'eventuale sussistenza di procedimenti giudiziari a carico di eletti, il segretario ha chiarito che incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità non fanno riferimento a giudizi pendenti, ma a sentenze divenute definitive, e soltanto per alcuni reati tipizzati, nessuno dei quali ricorre. Sui contenziosi pendenti fra il Comune e i consiglieri, la verifica dell'ufficio legale e del servizio tributi non ne ha evidenziato alcuno. Sul presunto conflitto d'interessi legato all'esercizio di una professione tecnica, il divieto dell'articolo 78 riguarda esclusivamente gli assessori con delega all'edilizia o ai lavori pubblici, circostanza che non ricorre. Sulle dimissioni di tecnici nominati dal sindaco ed eletti consiglieri, infine, il segretario ha dichiarato di non avere contezza di situazioni del genere.
I TRE PASSAGGI VERSO LA DECADENZA
Il percorso delineato dal testo unico, ha ricordato il segretario avviandosi alla conclusione, è fatto di tre passaggi: la contestazione, intesa come invito al consigliere a presentare osservazioni o a rimuovere l'incompatibilità entro dieci giorni; una seconda seduta in cui, alla luce delle osservazioni pervenute, si decide se l'incompatibilità esista o persista, assegnando un ulteriore termine per la sola rimozione; una terza seduta in cui, preso atto della mancata eliminazione, si dichiara la decadenza. Resta salva, in ogni caso, l'azione popolare: ogni cittadino elettore può far valere nelle sedi opportune situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o incandidabilità eventualmente non emerse. «Il consiglio comunale è sovrano - ha concluso - sia nel senso di aderire alla mia posizione di carattere tecnico, sia di non aderirvi, assumendo le determinazioni che ritiene opportune».
PORTE CHIUSE
Nel frattempo, la convalida degli eletti è dovuta avvenire a porte chiuse, non potendo il consigliere interessato convalidare se stesso. 


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