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Esproprio per la discarica: chiedevano un risarcimento di 20 milioni, il Tribunale di Bari condanna Comune di Trani, Amiu e Provincia di Bari a pagare 740mila euro

Condannati a pagare in solido 739.000 euro. La cifra sembrerebbe notevole, invece è da considerarsi un bel successo per chi dovrà versarla, tenendo conto del fatto che la richiesta di partenza, da parte degli attori della causa, era stata di oltre 20 milioni di euro. Peraltro, ad un certo punto del contenzioso, era persino sorto l'obbligo di restituire il sito ai proprietari, svuotandolo dei rifiuti già abbancati.

ITER PARTITO NEL 1992

La vicenda è quella dell'esproprio, per pubblica utilità, della cava di proprietà della Colma srl, dell'imprenditore Mauro Manzi, da parte di Provincia di Bari, Comune di Trani e Amiu, per la realizzazione della nuova discarica comunale.

La società espropriata aveva proposto un ricorso d'urgenza, ex articolo 700 del Codice di procedura civile, innanzi al Tribunale di Bari, nei confronti dei tre soggetti deducendo che i provvedimenti di esproprio, il cui iter nacque nel 1992, fossero illegittimi non essendo stati indicati i termini di inizio e fine dei lavori della procedura espropriativa, come prescritto per legge.

«SVUOTARE E RESTITIRE LA DISCARICA»

I proprietari dei fondi avevano proposto ricorso dapprima al Tar, che lo aveva rigettato, poi al Consiglio di Stato, che nel 1998 accolse le doglianze prospettate annullando tutti gli atti amministrativi propedeutici alla procedura di esproprio, ed anche il relativo decreto di esproprio.

Di conseguenza, ricorrevano in via di urgenza per ottenere la restituzione dei fondi, previa rimozione dei rifiuti esistenti e delle opere realizzate.

Con ordinanza dell'ottobre 2000 il Tribunale di Bari accoglieva il ricorso ex articolo 700, ordinando alle pubbliche amministrazioni di restituire i terreni previo ripristino dello status quo ante.

Con un successivo atto di citazione, di novembre 2000, Manzi e la Colma introducevano quindi il giudizio di merito, reiterando le richieste restitutorie e domandando, altresì, il risarcimento dei danni da illecita occupazione nonché, in via subordinata, quelli comprensivi il danno emergente e lucro cessante, parametrati al valore di mercato dell'area, il tutto oltre interessi e rivalutazione.

IL SECONDO ESPROPRIO PER L'AMPIAMENTO

Nel frattempo veniva approvato un nuovo progetto di impianto di discarica, in continuità con il primo, per procedere al suo successivo ampliamento: da qui un secondo procedimento di esproprio, concluso con il decreto del 20 giugno 2003, avverso il quale gli stessi proprietari dei suoli depositavano un nuovo ricorso prima al Tar, poi al Consiglio di Stato.

Entrambi i collegi rigettavano i ricorsi, quindi gli attori della causa perdevano la proprietà del bene per effetto della seconda procedura di esproprio, che a quel punto non dava più spazio alla restituzione dal primo lotto della discarica svuotato dei rifiuti, come ordinato dal Tribunale di Bari a seguito dell'istanza cautelare.

Peraltro, il valore di mercato dei fondi era da ritenersi già risarcito dall'indennità di esproprio correlata alla seconda procedura espropriativa e rimaneva, dunque, soltanto l'eventuale risarcimento per il mancato godimento dei fondi nel periodo di occupazione illegittima.

IL BALLETTO DELLE PERIZIE

La causa veniva istruita a mezzo di Consulente tecnico d'ufficio, per valutare stato dei luoghi e indennità dei pregiudizi subiti per legittima occupazione. L'incarico fu affidato all'ingegner Roberto Mastromattei. che il 22 novembre 2010 depositava la perizia, ampiamente controdedotta con consulenze di parte.

Il Ctu depositò così una relazione integrativa il 16 luglio 2012, cui seguivano ulteriori osservazioni da parte delle difese di Comune di Trani e Amiu.

Si arriva al 2015, quando si costituiva in giudizio la Città metropolitana di Bari quale successore della Provincia e, dopo alcuni differimenti dovuti all'avvicendamento dei magistrati sul ruolo, soltanto a fine 2017 il giudice monocratico della rima sezione civile del Tribunale ordinario di Bari, Giuseppe Marseglia, prendeva in carico il procedimento.

Ebbene il giudice, soffermandosi sulla natura del risarcimento, dà atto che «nel caso di specie, ferma la illegittimità della prima procedura espropriativa, il risarcimento invocato degli attori non potrà in alcun modo essere parametrato a valore venale dell'area e dei materiali ivi esistenti, poiché (...) la seconda procedura, comprensiva della perdita della proprietà del suolo, ha determinato un danno per il solo periodo di occupazione d'urgenza».

Restava da quantificare il danno che, secondo la relazione del Consulente tecnico di ufficio, sarebbe dovuto essere pari a 1.261.000 euro, per ogni anno di occupazione illegittima, fino al momento in cui è intervenuta la nuova procedura espropriativa che ha legittimamente privato gli attori del godimento del bene.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Il giudice ha rivisto al ribasso l'importo della somma dovuta, fissandolo in 567.000 euro, ricalcolati in 739.000 secondo gli indici Istat.

Di conseguenza, raccogliendo parzialmente la domanda degli eredi di Mauro Manzi, vale a dire Francesco e Nicola Manzi, Vincenza Malizia e la Colma srl, il Tribunale di Bari ha condannato Amiu, Città metropolitana e Comune di Trani, in solido fra loro, a corrispondere loro, a titolo risarcitorio, la somma complessiva di 739.000 euro.

Inoltre, compensando per metà le spese del giudizio, ha condannato le tre parti convenute, sempre in solido fra loro, a rimborsare in favore dei Manzi complessivi 10.856 euro.

Gli eredi Manzi erano difesi dall'avvocato Mario Spinelli, del Foro di Bari, Amiu dal professor Vincenzo Caputi Iambrenghi, del Foro di Bari, la Città metropolitana dall'avvocato Alberto Bagnoli, del Foro di Bari, il Comune di Trani dall'avvocato Riccardo Bonadies, del Foro di Trani.


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