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Esproprio per la discarica di Trani, gli eredi Manzi ricorrono in appello e chiedono 25 milioni. Il Tribunale di Bari aveva accordato loro «solo» 739mila euro

Una sentenza definita «erronea e ingiusta», di cui si chiede l'integrale riforma per sei rilevanti motivi. È quanto propone, presso la Corte d'Appello di Bari, l'avvocato Mario Spinelli, quale procuratore di Francesco e Nicola Manzi, eredi della ex cava di pietra di Trani, sita in località Puro vecchio, espropriata nel 1990 per realizzare la discarica comunale di Trani.

L'appello è contro la sentenza del Giudice unico della Prima sezione del Tribunale di Bari, Giuseppe Marseglia, emanata il 14 gennaio 2019 con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio mirato, Claudio Di Giacinto, a definizione del giudizio promosso dagli stessi appellanti contro Amiu spa, di Trani, Città metropolitana di Bari e Comune di Trani.

Il giudice di primo grado aveva condannato Palazzo di città, la sua partecipata e l'ex Provincia di Bari a corrispondere in solido fra loro a titolo risarcitorio in favore dei Manzi, la somma complessiva di 739.000 euro. Inoltre, compensando per metà le spese del giudizio, aveva condannato le tre parti convenute, sempre in solido fra loro a rimborsare in favore dei Manzi complessivi 10.856 euro.

La vicenda, come detto, nacque nel 1990 a seguito della decisione della giunta provinciale di Bari di espropriare la cava di Mauro Manzi, ancora in attività, e della Colma, per realizzarvi una discarica per rifiuti solidi urbani a servizio dell'intero bacino di utenza di quel territorio.

Da lì si innescarono una serie di procedimenti sia presso la giustizia amministrativa, sia presto quella ordinaria, l'ultimo dei quali, definito dal Tribunale di Bari, ha visto il pronunciamento di una sentenza che non ha per nulla soddisfatto gli ex proprietari della cava.

I Manzi adesso propongono appello elencando dettagliatamente, attraverso il loro legale, motivi e criteri per la riformulazione di una sentenza giudicata per molti versi incomprensibile.

In primo luogo, il danno da lucro cessante riconosciuto dal primo giudice, definito «erroneo per il criterio adottato e per la sua quantificazione: infatti - spiega l'avvocato Spinelli -, il giudice ha preso come riferimento la destinazione a cava del sito, anziché a discarica di conseguenza ridimensionando in maniera enorme la quantificazione del danno».

Un danno che, secondo i ricorrenti, è di 25 milioni di euro quale indennità di illegittima occupazione, e non già 739.000 euro come definito nel giudizio di primo grado.

Il secondo motivo è quello del danno emergente. Infatti, «il giudice di primo grado ha ineccepibilmente spiegato che l'attività illegittima della pubblica amministrazione abbia costituito illecito permanente - si legge nel ricorso -. Ma, nonostante la correttezza di tale premessa, non ne ha tratto le necessarie conseguenze in termini di integralità dei diritti risarcitori spettanti agli appellanti. E così - si legge nel ricorso -, con la decisione impugnata, si arriva alla aberrazione di negare i diritti risarcitori dei Manzi, connessi ad un'attività illegittima e che attendono giustizia da quasi un trentennio. Il tutto con un paradossale effetto premiale per la pubblica amministrazione, la quale dapprima s'è indotta ad un comportamento illecito e poi, quando ha finalmente adottato un legittimo provvedimento di esproprio, ha ulteriormente leso i diritti dei Manzi, omettendo di provvedere alla determinazione delle dovute indennità».

Il terzo motivo di contestazione sono la inammissibilità della produzione documentale, a detta degli appellanti tardivamente prodotta da Amiu con le osservazioni del 24 maggio 2010.

Ed ancora, l'erroneità del criterio di quantificazione del lucro cessante tra il primo e il secondo esproprio. In tale parte del ricorso si dà atto che, qualora si ritenga che la natura del suolo espropriato sia considerarsi quale cava, e non discarica, l'importo del risarcimento, alla luce delle consulenze tecniche operate, si deve calcolare in 20 milioni di euro o, in subordine 14 milioni di euro, al netto del saggio di capitalizzazione del 10 per cento.

Il quinto motivo è l'erroneo diniego della spettanza degli interessi sulle somme dovute ai Manzi a titolo risarcitorio, ed infine si contesta l'erronea liquidazione delle spese di giudizio, nonché l'erroneo, mancato rimborso delle spese per la consulenza tecnica di parte.

La prima udienza si è tenuta lo scorso 17 settembre.


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