Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar Puglia che aveva annullato l’aggiudicazione dell’appalto da circa 1,2 milioni di euro per la progettazione del nuovo asilo nido comunale nelle pertinenze della scuola «Giovanni Bovio».
Il Tar aveva accolto il ricorso dello Studio Perillo, secondo classificato, ritenendo illegittima l’indicazione dell’ingegnere Nicola Stefanelli sia come direttore dei lavori sia come coordinatore della sicurezza. In appello, la Quinta sezione del Consiglio di Stato ha invece stabilito che l’articolo 114 del Codice dei contratti disciplina la fase esecutiva e non costituisce un requisito di partecipazione alla gara. Il possesso dei requisiti, inoltre, va verificato con riferimento all’intero gruppo di lavoro.
I giudici hanno rilevato anche che Stefanelli era stato successivamente sostituito nel ruolo di coordinatore della sicurezza dall’architetto Matteo Becucci, già componente del gruppo e in possesso della necessaria abilitazione, senza modifiche sostanziali dell’offerta.
Accolto, «solo per esigenze di completezza», anche il secondo motivo degli appellanti: essendo l’appalto finanziato con fondi del Pnrr e il contratto già sottoscritto, il Tar avrebbe dovuto eventualmente limitarsi all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori, senza annullare l’aggiudicazione. La decisione conferma dunque l’affidamento a Esse Ingegneria e consente al cantiere dell’asilo nido, già avviato, di proseguire.
