Quella che si pensava essere la “soluzione” ad una questione sollevata nel pieno della calura agostana nella città di Trani, pare essere peggiore del buco. Ne sono convinti dall’Associazione di Rappresentanza CasAmbulant-UniPuglia, il cui Presidente Savino Montaruli, carte alla mano come sempre, dichiara: “le leggi vanno applicate orrettamente, non maldestramente aggirate. Apprendiamo che quella che avrebbe dovuto essere una “soluzione” conforme alle vigenti disposizioni regionali ed allo stesso Piano del commercio tutt’oggi vigente nella città di Trani, si sta invece rivelando un boomerang, per gli esercenti che rischierebbero sanzioni di migliaia di euro, e per i dirigenti comunali che avesse mai firmato i provvedimenti (illegittimi) di assegnazione temporanea degli stalli nella nuova area individuata.
Sorvolando sulle questioni squisitamente giuridiche che, avvocati prestati alla politica dovrebbero ben ed approfonditamente conoscere, è vero che la legge regionale (art. 35 C.d.C.) prevede che si possano assegnare temporaneamente le aree pubbliche da destinare a posteggi in occasione di Fiere non previste negli strumenti di programmazione comunale, alle fiere straordinarie, promozionali e ai soggetti alle stesse ammessi (peraltro io stesso ho concertato questi provvedimenti con il Dirigente avv. Pippo Sciscioli nella città di Corato) ma è altrettanto vero che bisogna seguire procedure di assegnazione CHE IL COMUNE DI TRANI HA COMPLETAMENTE OMESSO. Infatti, esattamente come abbiamo fatto a Corato, il comune per le suddette manifestazioni rilascia concessioni temporanee di posteggio agli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche nonché, nel caso di fiere promozionali, a coloro che sono iscritti al registro delle imprese.
Le predette concessioni sono valide soltanto per i giorni in cui hanno luogo tali manifestazioni; 2) Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni di cui al comma 1, devono far pervenire al comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi del titolo con il quale s’intende partecipare e la merceologia principale trattata; 3) I comuni, decorso il termine per l’inoltro delle istanze, redigono la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto di criteri analoghi a quelli previsti all’articolo 30 per le autorizzazioni di tipo A. Ebbene: perché il comune di Trani, nel caso in specie dell’individuazione di alcuni posteggi per food-truck sul Lungomare Mongelli ha omesso queste procedure procedendo in violazione della legge? Perché non ha emanato l’Avviso Pubblico, come per legge, in modo da consentire la partecipazione al Bando a tutti coloro che ne avessero i requisiti, quindi a tutti gli Ambulanti del settore? Perché il competente Ufficio Suap di Trani ha omesso l’elaborazione della graduatoria, la sua pubblicazione sull’Albo Pretorio quindi la facoltà per tutti di partecipare all’Avviso in piena trasparenza e nel rispetto delle norme vigenti scegliendosi la collocazione del posteggio sulla base della graduatoria, come previsto dal vigente codice regionale del commercio e relativo regolamento di Esecuzione?
Lo sanno al comune di Trani che per le assegnazioni dei posteggi bisogna immediatamente applicare le Linee Guida Ministeriali pubblicate regolarmente sulla G.U. della Repubblica Italiana? Sin da primo momento di questa penosa vicenda avevamo chiesto pubblicamente al Sindaco Galiano di fissare un incontro, oltre che all’avvocato Ferrante di chiarire quali siano le strumentalizzazioni politiche o le forzature che abbia intravisto dietro questa vicenda, chiarimento mai giunto ed incontro mai convocato. Preannunciamo che potremmo chiedere che il comune di Trani proceda, in autotutela, ad annullare gli atti che, se emanati, sarebbero illegittimi. Lasciamo ciò alle coscienze della parte Amministrativa e politica della città di Trani e della parte Dirigenziale dello stesso comune, pur non potendoci astenere, per dovere statutario, di inviare la nota conoscitiva alla competente Prefettura. Agendo in questo modo, però, non solo si viola la legge ma si crea anche un dannosissimo precedente di concorrenza sleale, finendo persino nell’ambito della “trattativa privata” vietatissima per legge.
Crediamo, piuttosto, che il comune di Trani renda pubblici tutti i pareri richiesti dalla legge per l’esercizio delle attività di somministrazione e di vendita di prodotti alimentari e bevande su area pubblica, a cominciare da quelli in materia igienico-sanitaria e per la sicurezza e viabilità, confermando l’omissione anche della fase di concertazione espressamente prevista per legge con le Associazioni di Categoria. Per tutto il resta rimane solamente il grande dilemma sul comportamento delle Autorità di controllo in caso di verifiche che, ordinariamente, dovrebbero essere già state previste per rendersi conto d come abbiano operato gli Uffici comunali.Ufficio di Presidenza
CasAmbulanti - UniPuglia
